Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes withdrawal extinguishes proceedings without need for legal principle declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the consumer plan homologation decree extinguished following the appellant's formal withdrawal. Although the Public Prosecutor requested a ruling on the principle of law under Article 363 of the Code of Civil Procedure, the appellant subsequently renounced the appeal on October 23, 2024. The Court held that such withdrawal extinguishes the proceedings regardless of whether the opposing parties accept it, thus avoiding a formal declaration of legal principle due to the limited adversarial nature of the situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the acceptance of the opposing parties, rendering a separate declaration of the principle of law unnecessary.
Parole chiave
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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30054-2022proposto da: AURELIA SPV S.R.L.,in persona del suo procuratore GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A., già denominata CF LIBERTY SERVICING s.p.a., r appresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o GIORGIO SEGNANAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MANDALÀ PIETRO, rappresentatoe dife so d agli Avvocat i BRUNO BARBIERI e ADRIANA TEMPESTA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché CONDOMINIO DEI PINI, GUALLINI MARIO ANTONIO, IVG- ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI LUIGI BERTOLONI, IBL- ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., CIVARDI PAOLO , ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC PAVIA e PAREA ALBERTO, quale Gestore della crisi; -intimati - avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI PAVIAdel 29/9/2022;Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA.
FATTI DI CAUSA 1.1. L’Aurelia SPV s.r.l. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale di Pavia ha omologato il piano del consumatore proposto daPietro Mandalà. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.3. L’Aurelia SPV s.r.l., con ricorso notificato il 9/12/2022, hachiesto, per tre motivi, la cessazione del decreto , dichiaratamente notificato, comeda avviso in atti, l’11/10/2022. 1.4. Pietro Mandalà ha resistito con controricorso. 1.5. Sono, invece, rimasti intimati il Condominio Dei Pini, Mario Antonio Guallini, l’Ivg-Istituto Vendite Giudiziarie di Luigi Bertoloni, la IBL- Istituto Bancario Del Lavoro s.p.a., Paolo Civardi, l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC Pavia e Alberto Parea , quale G estore della crisi. 1.6.
Gli Avvocati Bruno Barbieri e Adriana Tempesta, con atto del 14/10/2024, hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo. 1.7. Con memoria depositata in data 14/10/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e di affermare a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto. 1.8. Con atto del 23/10/2024, l’Aurelia SPV s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte prende atto che la società ricorrente, con atto in data 23/10/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 2.2.
La Corte ritiene che la rinuncia al ricorso comporti l’estinzione del giudizio di cassazione ma non reputa necessario pronunciare i l principio di diritto , stante il limitato contraddittorio. 2.3. I controricorrenti non hanno dichiarato di aderire alla rinuncia. 2.4. La rinuncia al ricorso per cassazione, tuttavia, non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione. 2.5. Le spese, tuttavia, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione , condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500 , oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Co