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Ordinanza — n. 31539/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in an order regarding the application of summary procedure rules for expulsion oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in a previous order concerning the procedural rules for opposing expulsion decrees. The parties argued over the correct citation of a prior ruling regarding the summary procedure under Article 18 of D.Lgs. 150/2011. The court decided to amend the text because the erroneous words appeared after the President's signature, constituting a mere clerical mistake that did not affect the substantive decision.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error consisting of a mere clerical mistake, such as the inclusion of text after the President's signature, is subject to correction and does not alter the substantive content of the judicial decision.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake summary procedure expulsion opposition c.p.c. procedural law indennizzo per rumore aeroportuale lite in materia di tariffa diritto della navigazione aerea

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
E' stata promossa d'ufficio a mente dell'art. 391-biscod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 18 D.Lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
Sez. 3, Ordinanza n. del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01)
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Testo completo

O GARRI Consigliere ORDINANZA sul ricorso5817/2021 proposto da: SCHENKER ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Massimo Giordano che la rappresenta e difende - ricorrente - contro S.E.A – SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Marina Rossi rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fumagalli -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2167/2020 depositata il 01/09/2020; RG 5817/21Schenker-SEA Est.

Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 30/10/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSE E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' stata promossa d'ufficio a mente dell'art. 391-biscod. proc. civ. la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte 9311/2024, nella parte di cui a seguito della parola «Scotti», alle pagine 4 e segg., figurano le parole «Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/01/2020) 17-06-2020, n. 11731 medesimi principi devono trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dall'art.18 d.lgs.n.150/2011, e quindi da svolgersi secondo il rito sommario di cognizione, ma con chiare connotazioni di specialità, in virtù dell' esigenza di massima celerità della definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso.

Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio RG 5817/21Schenker-SEA Est. Cons. Marulli della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Sez. 3- , Ordinanza n. del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01) Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. K. (CASTRIGNANO' COSIMO)contro M. Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019 063COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale -Controversia relativa al diniego di riconoscimento -Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. -Applicabilità - Fondamento. In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia. n buona sostanza, anche nella materia della protezione internazionale, ove si applichi il rito sommario di cognizione ed il ricorrente, anche nel grado d'appello, non mostri interesse ad una decisione di merito - attraverso un comportamento consapevole, e cioè la doppia mancata RG 5817/21Schenker-SEA Est.

Cons. Marulli comparizione preceduta da regolare comunicazione dell'udienza di rinvio — deve ritenersi applicabile il R.G.N.30702/2019 Adunanza Camerale del 30.9.2020 meccanismo estintivo disciplinato dagli artt. 309 e 181 cpc, ordinariamente vigenti nel rito prescelto dal legislatore, dovendosi escludere che la dichiarazione di estinzione del giudizio possa configurare, in tale situazione, un pregiudizio né per i diritti fondamentali del richiedente asilo la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, né per l'interesse della controparte pubblica che, ove intenda arrestare il meccanismo estintivo, ben può comparire dinanzi al giudice e richiedere la decisione».

3. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che è palese l'estraneità delle parole sopprimende alla motivazione del provvedimento in parola essendo esse poste dopo la sottoscrizione del Presidente.

3. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza.

4. Nulla spese. RG 5817/21Schenker-SEA Est. Cons. Marulli

P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9311/2024 di questa Corte e dispone che siano soppresse le parole successive alla parola «Scotti»che hanno inizio a pag 4 con la parola «Cass»e terminano a pag. 6 con la parola «decisione.». Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione s