Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no double contribution fee applies to subsequent withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case. Intesa San Paolo had initially filed the appeal against a lower court judgment but later submitted a written renunciation of the proceedings. The court ruled that no double contribution fee is required because the sanctioning mechanism for the unified contribution applies only to the initial inadmissibility of the appeal, not to a subsequent withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without triggering the double contribution fee, as the sanction applies solely to the original inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7555/2022 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in Bari Via G. Trevisani, 153, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE (GRFLSN68D20A662K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BONASERA VINCENZO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 29/2022depositata il 12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con ricorso notificato in data 21.3.2022 Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria.
L’intimato Bonasera Vincenzo non si è costituito. Con atto depositato in data 4.9.2024 la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Larinuncia è infatti rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri sicchè, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. ne va pronunciata l’estinzione. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata. Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018). i sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13