Bank's appeal dismissed; incomplete bank statements bar debt reconstruction without other specific proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the bank's appeal against the bankruptcy trustee's rejection of a chirographic claim due to missing bank statements. The first-instance court correctly ruled that the substantial documentary gaps prevented the accurate reconstruction of the debtor balance. The Court affirmed that while auxiliary experts can fill gaps, the applicant must provide specific alternative evidence, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 61, 115 c.p.c.: In bankruptcy proceedings, incomplete bank statements are an obstacle to debt reconstruction unless the creditor provides specific alternative evidence capable of certifying the balance, as presumptive or approximate methods are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11161/2023 R.G. proposto da : ORGANA SPV, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA G. MATTEOTTI, 7, presso lo studio dell’avvocato LAMORTE NICOLA (LMRNCL69A06H795J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO G.M.A. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 6994/2021depositata il 11/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato in data 11.4.2023 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Intesa San Paolo avverso il decreto con cui il G.D. del Fallimento G.M.A.
Generale Meccatronica Applicata s.r.l. in liquidazione aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo in via chirografaria del credito di € 2.518.797,14, di cui € 1.984.256,64 quale somma dovuta in virtù dell’apertura di credito in c/c 27/2066/6543 ed € 534.540,49 quale saldo debitore del contratto anticipi fatture n. 3800/1019750. Il giudice di primo grado ha osservato che l’istituto di credito non aveva fornito prova della formazione del relativo saldo debitore, avendo prodotto in giudizio estratti conto parziali che non consentivano di ricostruire l’andamento del rapporto in esame.
Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto corretti i rilievi effettuati dalla curatela in relazione ai periodi non documentati ed alla analitica individuazione degli estratti conto effettivamente mancanti (era stato allegato dalla curatela che- siccome il rapporto di conto corrente aveva avuto inizio in data 8.2.1985 ed era cessato il 2.2.2019 - mancavano gli estratti conto degli anni 1985, 1986, primo e secondo trimestre 1995, primo e secondo trimestre 1997, primi tre trimestri 2000, 2003 e 2007, tutti gli estratti conto dal 2008 al 2016, quarto trimestre 2018 e tutto il 2019).
Il giudice di primo grado ha evidenziato che le evidenti lacune documentali non consentivano di pervenire all’accertamento del saldo debitore e, in ogni caso, che la mancanza della parte finale degli estratti conto era decisiva ai fini dell’integrale rigetto della domanda. Infine, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’istanza di consulenza tecnica contabile e di ammissione della prova testimoniale, atteso che la carenza documentale afferente agli estratti conto non avrebbe consentito la ricostruzione dell’effettivo saldo debitore ed essendo dunque impossibile pervenire ad una ricostruzione attendibile di tale saldo.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Organa SPV s.r.l., quale cessionaria del credito già nella titolarità di Intesa San Paolo s.p.a., affidandolo a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 115 c.p.c. Si duole la ricorrente che la mancata produzione di tutti gli estratti conto a far data dell’apertura del conto corrente non costituiva elemento ostativo alla nomina di un CTU che potesse procedere alla ricostruzione integrale dell’andamento del rapporto, atteso che la prova delle operazioni effettuate sul conto corrente ben poteva desumersi dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano (la ricorrente aveva prodotto in giudizio copia integrale del contratto di conto corrente con il documento di sintesi, certificazioni contabili e notarili, copia della certificazione del credito).
E’, inoltre, orientamento consolidato della Suprema Corte che la mancata produzione da parte della banca di tutti gli estratti conto non è elemento ostativo a che il CTU proceda alla ricostruzione del conto sulla base di altri elementi, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.191 e 198 c.p.c. Si duole la ricorrente che il Tribunale ha immotivatamente rigettato la richiesta di CTU.
3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. In primo luogo, va osservato che la ricorrente si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica contabile, non considerando che, come già affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 326/2020), la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Non sussiste quindi un dovere del giudice di disporre una CTU. Va, altresì, osservato che la ricorrente evidenzia che, secondo i recenti arresti di questa Corte, la mancata produzione in giudizio da parte della banca di tutti gli estratti conto non è elemento ostativo a che il CTU proceda alla ricostruzione del conto sulla base di altri elementi. Nondimeno, trattasi di deduzione completamente astratta, siccome la ricorrente non ha avuto c ura di precisare, in concreto, quali fossero, nel caso di specie, questi “altri elementi” idonei a consentire la ricostruzione dell’andamento del conto nei numerosi periodi – come sopra indicati in narrativa – in cui mancavano gli estratti conto.
La ricorrente si è limitata ad allegare di aver prodotto in giudizio copia integrale del contratto di conto corrente con il documento di sintesi, certificazioni contabili e notarili, copia della certificazione del credito, senza neppure puntualizzare se e “come” tali documenti – solo genericamente indicati - fossero idonei o meno a ricostruire i movimenti contabili nel periodo non coperto dagli estratti conto, rimettendo il tutto ad una consulenza tecnica contabile. In proposito, va osservato che questa Corte ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543;
Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Tuttavia, in difetto di altri elementi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, l’incompleta produzione degli estratti conto è senz’altro ostativa, atteso che diversamente, la rideterminazione del saldo non potrebbe avvenire che utilizzando criteri presuntivi od approssimativi, come tali non ammissibili (vedi Cass. n. 20693 del 13/10/2016; Cass. n. 10/09/2013 n. 20688). Infine, condivisibile è pure l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui “la mancanza della parte finale degli estratti conto è decisiva ai fini dell’integrale rigetto della domanda”, essendo indubbio che la mancata produzione in giudizio dei documenti rappresentativi dell’andamento del conto corrente nella parte finale del rapporto abbia, in ogni caso, impedito di verificare se in quel frangente vi fosse stata un’eventuale riduzione del debito e in che misura.
Non avendo la curatela svolto difese, non si liquidano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu