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Decreto — n. 31142/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 31142/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the suit. PROTECNO IMPIANTI S.R.L. had previously filed an appeal against a second-instance judgment involving ISOM LAVORI S.C.R.L., but subsequently submitted a withdrawal request accepted by the court. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code were met, necessitating the termination of the proceedings without further substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, when accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal cassation appeal dismissal condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3985/2024 R.G. proposto da : PROTECNO IMPIANTI S.R.L., elettivamente domiciliato in PARMA BORGO FELINO 3, presso lo studio dell’avvocato GUERZONI SEBASTIANO (GRZSST70C15H620J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIACO CORRADO (DCICRD60D03I820W) -ricorrente- contro ISOM LAVORI S.C.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VI DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato DESIDERI ZANARDELLI PAOLA (DSDPLA66T44H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARGELLINI STEFANO (BRGSFN61E15A944T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.131/2024 depositata il 19/01/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/12