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Ordinanza — n. 30688/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn; client renounces appeal, court declares proceedings extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the appellant formally renounced the appeal on October 8, 2024. The underlying dispute involved a bank seeking payment for a loan contract against a public service company, which had previously lost an appeal regarding the validity of a salary assignment agreement. Since the appellant withdrew the appeal, the court applied the statutory rule that such a withdrawal terminates the litigation without further examination of the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, c.p.c.; When the appellant renounces the appeal, the proceedings are declared extinguished and the judgment becomes final.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment public service company salary assignment contract accredito per compiti assistenziali debito di contributi responsabilità contrattuale per persona ausiliaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 2, c.p.c.
Con atto dell’8.10.24 la parte attrice ha rinunciato al ricorso.Pertanto, a norma dell’art. 391, c.
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Testo completo

ingiuntivo. MARCO MARULLI Presidente ROSARIO CAIAZZO Consigliere - rel. ALESSANDRA DAL MORO Consiglier e Ud. 29/10/2024 CC Cron. R.G.12062/2020 MASSIMO FALABELLA Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12062/2020,proposto da SERVIZI AUSILIARI SICILIA - SOCIETA’ CONSORTILE s.p.a. - in persona del legale rappres., elettivamente dom iciliata presso l’avv. Francesco Greco, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLCs.p.a., in persona del procuratore speciale; -intimata- avverso la sentenzan. 4735/2019 d el Tribunale di Palermo, depositata il 29.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con sentenza depositata il 29.10.19 il Tribunale di Palermo rigettava l’appello proposto dalla Servizi Ausiliari Sicilia - società consortile per azioni- avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo, emessa nel 2016 che, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Barklays Bank PLC, proposta dalla suddetta società consortile,a seguito della riassunzione della causa fondata sulla declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore della banca, della somma di euro 2878,00 a titolo d’adempimento di un contratto di mutuo intercorso tra la mutante (dante causa dell’opposta) e Claudio Tauro, all’epoca dipendente della Multiservizi s.p.a., poi passato alle dipendenze dell’appellante.

Al riguardo, il Tribunale osservava che : preliminarmente, era da rigettare l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di riassunzione, proposto a seguito della declaratoria d’incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo; la disciplina della cessione degli stipendi dei dipendenti delle PA- invocata dall’appellante a sostegno dell’eccezione d’inopponibilità della notifica del contratto e della conseguente insussistenza del proprio obbligo di pagamento- non era applicabile alla specie , non essendo possibile equiparar e la società appellante allaPubblica Amministrazione proprietaria delle azioni che ne costituiscono il capitale.

La Servizi Ausiliari Sicilia - società consortile per azioni - ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale, con cinque motivi. Non si è costituita la parte intimata.RITENUTO CHE Il primo motivo denunziaviolazione degli artt. 50 e 125, c.p.c. per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione della causa da parte della Barklays Bank PLC, in quanto, una volta revocato il decreto opposto a seguito della rilevata incompetenza territoriale del giudice di pace di Milano, per far valere il credito, oggetto del ricorso monitorio, sarebbe stato necessario procedere alla notifica di una nuova citazione alla parte personalmente, senza effettuare la traslatio iudicii, Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 83 e 84, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile la riassunzione, per la perdita d’efficacia della procura alla lite in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1269 e ss. c.c., in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente qualificato il contratto stipulato da Claudio Tauro nell’ambito della cessione di un quinto dello stipendio in luogo della delegazione di pagamento, qualificazione che avrebbe comportato l’inopponibilità del contratto di mutuo alla ricorrente che, quale subentrata delegata, non aveva accettato la delegazione. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 7 e 39 dpr n. 180/1950, per aver il Tribunale rigettato l’eccezione d’inopponibilità del contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio nei confronti della ricorrente, non avendo tenuto conto del fatto che il capitale sociale di quest’ultima era totalmente appartenente ad enti pubblici.

Il quinto motivo deduce che il Tribunale ha omesso la pronuncia sul motivo d’appello riguardantela condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto dell’8.10.24 la parte attrice ha rinunciato al ricorso.Pertanto, a norma dell’art. 391, c. 2, c.p.c., il giudizio va dichia rato estinto; nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deci