Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30516/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against debt restructuring rejection due to lack of finality and admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the debtors' challenge to the rejection of their debt restructuring proposal. The court held that the intermediate decision confirming the inadmissibility of the restructuring plan lacks the requisite finality and decisiveness required for extraordinary cassation review. Consequently, the debtors remain barred from this specific remedy, though they may refile the request before the five-year statutory deadline expires.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 7, L. n. 3/2012: Extraordinary cassation appeals against decrees confirming the inadmissibility of debt restructuring proposals are inadmissible due to the lack of finality and decisiveness of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
debt restructuring proposal inadmissibility of appeal lack of finality extraordinary cassation sovereign insolvency law rimborso del debito commissario all'appuramento bonale dei debiti esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, L. n. 3/2012
Rilevato che: iricorrenti hanno impugnato con quattro motivi il decreto col quale il Tribunale di Foggia ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile una loro proposta di ristrutturazione dei debiti,formulata ai sensi dell’art. 7 della l.
Art. 101 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
civ., poiché le questionianzidette sarebbero state affrontate dal tribunale senza previa attivazione del contraddittorio; il terzo mezzodenunzia il vizio di motivazione, per illogicità e mancanza delle ragioni di diritto sui cui essa si fonderebbe; il quarto mezzo, infine, deduce, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 1, comma 188, L. n. 145/2018
- i l primo mezzo lamenta una violazione d ell’art. 112 cod.
Art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012
Rilevato che: iricorrenti hanno impugnato con quattro motivi il decreto col quale il Tribunale di Foggia ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile una loro proposta di ristrutturazione dei debiti,formulata ai sensi dell’art. 7 della l.
art. 112 cod. proc. civ
- i l primo mezzo lamenta una violazione d ell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 99 cod. proc. civ
in relazione al principio della domanda (art. 99 cod.
art. 101 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 26989/16
Cass. Sez. 6-1 n. 4500/18
Cass. Sez. 1 n. 30534/18
Cass. Sez. 1 n. 27301/22
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17136/2020 R.G. proposto da: RUSSO GIOVANNI, SAMMARCO ROCCHINA, RUSSO MICHELE ANTONIO, RUSSO LUCIANO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato MERCURI GILBERTO ENRICO (MRCGBR55D01C633L) -ricorrenti- contro AGRIPROGRESS SRL, CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE PROVINCIA FOGGIA, ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, UNIPOL BANCA SPA, INTESA SANPAOLO SPA, MARTE SPV SRL, VIVAI CECERE ANIELLO AGRICOLA SRL, BIOVEGETAL SRL, ADRIATICA SPA, LIMA DI IACOVIELLO LEONARDO C SNC, FESCE FABRIZIA IOLE, ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL, CURATELA FALLIMENTO FITOBIOGREEN DI CIARCIELLO PATRIZIA IMPRENDITRICE INDIVIDUALE, E DISTRIBUZIONE SPA, SIGNORIELLO LOREDANA, TMT COSTRUZIONI FLLI TOMAIULO MICHELE E TOMMASO SNC IN LIQUIDAZIONE, VIVAI CAFARO SRL, DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV, RUOCCO ANDREA, GEMA SPA N LIQUIDAZIONE, BANCO BPM SPA, B2 KAPITAL SRL, COLUCCELLI LILLA, CLAAS FINANCIAL SERVICES, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, EMEL SUD DI FUSCO ICHELE SAS, FINO 2 SECURITISATION SRL, CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE FOGGIA, BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA SPA -intimati- avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA i n n . 2712/2018 depositat o il 18/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: iricorrenti hanno impugnato con quattro motivi il decreto col quale il Tribunale di Foggia ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile una loro proposta di ristrutturazione dei debiti,formulata ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3 del 2012 ; icreditori, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati. Considerato che: I. - i l tribunale ha respinto il reclamo per difetto delle condizioni - formale e sostanziale -della prevista falcidia dei crediti muniti di privilegio (art. 7, l. n. 3 del 2012); ha osservato che tra i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sussisteva un esercizio comune dell’impresa in forma di società di fatto, e che il piano di ristrutturazione era stato incentrato, tra l’altro, sul pagamento nella misura del 50 % dei crediti tributari muniti di privilegio generale ; a fronte di tale prospettazione, non era però riscontrabile la condizione sostanziale di cui all’art. 7, primo comma, della l. n. 3 del 2012, né la condizione formale dell’apposita indicazione dell’OCC a proposito del valore di mercatoattribuibile ai beni o ai diritti sul quali insiste la causa di prelazione:valore da determinare in rapporto all’intero compendio patrimoniale, attese le caratteris t iche tipiche della causa di prelazione (il privilegio generale) che annette p riorità nel soddisfacimentorispetto a tutti i creditori chirografari ; in ragione di ciò ha affermatoche il soddisfacimento parziale dei creditori con privilegio generale si sarebbe potuto delineare (art. 7 cit.) solo “attraverso un meccanismo di attestazione di incapienza del cespitegravato”, presupponente “l’esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio, e quindi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria”; donde ha ritenuto che l’accordo fosse in effetti inammissibileperché previdente “la falcidia del credito privilegiato in carenza di un’espressa attestazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l’incapienza dell’attivo avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione”;

II. - i l primo mezzo lamenta una violazione d ell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), perché il motivo di gravame aveva riguardato il solo aspetto della validità o meno dell’attestazione dell’OCC in ordine alla falcidiabilità dei crediti privilegiati: a dire dei ricorrenti il tribunale avrebbe illegittimamente ampliato l’esame soffermandosi su altre questioni –l’esercizio in comune di attività in società di fatto, l’aspetto sussidiario del privilegio immobiliare, la non realizzabilità del soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale a prescindere all’attestazione; e quindi avrebbe infranto il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, “atteso che quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di una decisione pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio”; il secondo mezzo denunzia la “nullità della sentenza” (rectius, decreto) per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., poiché le questionianzidette sarebbero state affrontate dal tribunale senza previa attivazione del contraddittorio; il terzo mezzodenunzia il vizio di motivazione, per illogicità e mancanza delle ragioni di diritto sui cui essa si fonderebbe; il quarto mezzo, infine, deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di prove legali e documentali, e in particolare le attestazioni dell’OCC in ordine alla fattibilità e alla completezza del piano e la domanda di rottamazione dei ruolipresentata ai sensi dell’art. 1, comma 188, della l. n. 145 del 2018 (cd. saldo e stralciostrumentale alla “pace fiscale”);III. -il ricorso è inammissibile; devesi dare continuità al principio per cui , i n tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato; tale conclusione – indotta dal discrimine fatto dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del r icorso strao r dinario a fronte degli accordi di ristrutturazioneprevisti e disciplinati dalla legge fallimentare (Cass.

Sez. U n. 26989-16) -non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, secondo comma, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (v. Cass. Sez. 6-1 n. 4500-18, Cass. Sez. 1 n. 30534-18, Cass. Sez. 1 n. 27301-22); IV. -non sono decisivi (né pertinenti ) , in contrario, i richiami contenut i a pag. 21 del ricorso; le pronunce alle quali i ricorrenti alludono sono difatti relative al provvedimento di reclamo sul diniegodell’omologazione dell’accordo,una volta che questo sia stato raggiuntocon le maggioranze previste (art. 11 e seg. della legge cit.) e, appunto, sia stata negata, nonostante ciò, l’omologazione; nel caso specifico non risulta, né dal ricorso né dal decreto, che si sia giunti a tale fase; r isulta anzi l’ opposto , al punto che i reclamanti avevano chiesto al tribunale di riformare il provvedimento del giudice delegato e dichiarare ammissibile la procedura di accordo “dando impulso alla stessa con le ulteriori attività richieste ope legis ed in particolare fissando l’udienza per la conseguente votazione dei creditori(..)”; p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat