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Ordinanza — n. 30430/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding invalidity of settlement involving a third party, upholding lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30430/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Compass Film s.r.l.'s appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of the first-instance dismissal. Compass argued that a settlement between Faso Film s.r.l. and Sky Italia was null because it involved a third party, Media Company KFT, who had not participated. The court held that the lower courts correctly identified the settlement's nullity due to the third-party involvement, which logically precluded any separate claim of annulability, and found the appellant's arguments on this point unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4: The nullity of a transaction involving a third party precludes a separate claim for annulability, as the invalidity of the agreement inter partes logically excludes the possibility of establishing its annulability.

Parole chiave

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transaction nullity third party involvement annulability preclusion settlement validity civil procedure appeal restituzione delle prestazioni azione di contestazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
« II° motivo : Violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.
Art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4
Art. 156 comma 2 c.p.c.
4, art. 156 comma 2 cpc, 111 comma 6 Cost.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 115 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
3 cpc per violazione art. 91 cpc sulle spese di soccombenza giudiziale da porre a carico di Faso con riferimento a entrambi i gradi di giudizio » , deducendo l’erronea applicazione alla fattispecie dei principi che regolano la liquidazionedelle spese di lite tra le parti.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g.
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Testo completo

o iscritto al n. 25508/2020 R.G. proposto da : Compass Film s.r.l., in persona del l.r.p.t, elett.te domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 138, presso lo studio dell’avv. Maria Martignetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso; - ricorrent e - Contro Faso Film s.r.l., in persona del l.r.p.t, domiciliat a in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione e all’indirizzo pec niccolo.rositanisuckert@milano.pecavvocati.it, Oggetto: transazione invalidità conseguenze AC –14/11/2024 r.g. n. 25508/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini rappresentata e difesa dagli avv.ti Niccolò Rositani Suckert e Maria Luisa Milanesi, giusta procura allegata al ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 131 /20 20 , pubblicata il 10 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Compass Film s.r.l. (in prosieguo, breviter , C ompass ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda da essa proposta avente a oggetto la condanna di Faso Film s.r.l. (in prosieguo, breviter , Faso) a restituirle le somme indebitamente incassate da Faso sulla base di un contratto stipulato con la società Sky Italia in data 6 maggio 2004 e oggetto di tre successivi contratti di transazione stipulati tra Compass e Faso nell’ottobre2010, atteso che dette transazioni era nulle, siccome involgenti diritti di un terzo (Media Company KFT), che non aveva partecipato all’accordo.

2. Fa so h a resistito con controricorso .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) chela ratio decidendi della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha respintola domanda di Compass volta a ottenere l’annullamento delle transazioni stipulate con Faso perché fondate su un titolo falso (il contratto tra Faso e Sky Italia, che avrebbe riportato un importo contrattuale di euro 1.780.000,00, laddove il vero importo contrattuale era stato convenuto in euro 3.800.00,00, come emerso r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini dopola sottoscrizione delle transazioni), si individuava nell’ accertata nullità dell’accordo transattivo, ciò che logicamente precludeva la possibilità di accertare l’annullabilità de l negozio;

b) che detta ratio decidendi non era stata attaccata dalle censure in appello formulate da Compass (né in punto di sussistenza dell’ipotesi di nullità accertata, né in punto di affermata preclusione di tale accertamento rispetto a quello dell’annullabilità del medesimo accordo transattivo), sicché l’accertamento della nullità non poteva essere delibato dal giudice di appello;

c) che l’atto di appello non conteneva del resto alcuna argomentazione, sia in fatto che in diritto, che potesse spiegare come l’accertamento della nullità dell’accordo transattivo potesse egualmente condurre all’accoglimento della domanda, siccome essa era stata proposta sulla base della diversa prospettazione dell’annullabilità della transazione, e no n della sua nullità, sicché la semplice sostituzione della nullità all’annullabilità, sostenuta da Compass in appello per proseguire nel richiedere la condanna di Faso alla restituzione delle somme previste nel contratto di distribuzione, finiva per essere del tutto immotivata e, come tale, parimenti inammissibile ;

d) che tanto determinava la reiezione dell’appello di Compass, rendendo superfluo l’esame di un’eccezione di giudicato, sollevata da Compass nel corso del giudizio di appello.

4. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. « I° Motivo: violazione art. 360 n. 4 in relazione all’art. 1 12 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato»,deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della transazione, r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini ritualmente proposta in giudizio in alternativa a quella di annullamento sin dalla comparsa di rispostain primo grado. Il motivo è infondato: la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della transazione ma, tutto al contrario, a pagina 9 della sentenza impugnata , ha espressamente affrontat o la questione degli effetti della nullità della transazione stipulata tra le parti sull’ accoglibilità della domanda di Compass, ritenendo sul punto che la relativa censura di appello fosse inammissibile per genericità della deduzione delle ragioni che avrebbero legittim ato l’ accoglimento della domanda restitutoria originariamente formulata contro Faso, se riguardata in relazione agli effetti della nullità .

Tanto consente di escludere che nella specie si sia in presenza d i un’ omissione di pronuncia. b. « II° motivo : Violazione art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1363-1362-1369 c.c.», deducendo l’erroneità del l a sentenza impugnata per avere erroneamente inte r pretato la domanda proposta in giudizio, che era fondata non solo sulla dichiarazione di nullità della transazione, ma anche sull’ efficacia delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di distribuzione e ridistribuzione che le odierne parti avevano stipulatocon Media Company Kft e successivamente da Faso con Sky Italia.

Il motivo è inammissibile , perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha dichiarato inammissibilel’analogo motivo di appello formulato da Compass rilevando che quest’ultima non aveva in alcun modo allegato nella censura alcuna considerazione, sia in fatto che in diritto, idonea a dimostrare che la propria domanda r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini originariamente proposta nei confronti di Faso potesse essere accolta anche per conseguenza della declaratoria di nullità dell’accordo transattivo sottoscritto con Faso.

Tanto consente di ritenereche il giudice di appello abbia perfettamente interpretato la domanda proposta da Compass (il riferimento al “bene della vita” a pagina 9 è, sul punto , emblematico), ma che la ragione ostativa all’ accoglimento è stata individuata in un profilo processuale, ovvero la genericità della censura in appello. Ciò che esclude che la domanda riconvenzionale proposta da Compass in primo grado sia stata erroneamente interpretata , come la censurain esame lamenta. c. « III° motivo : violazione art. 360 n. 4 cpc – Omessa pronuncia su giudicato esterno», deducendo l a nullità del l a sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sugli effetti sul presentegiudizio della sentenza del Tribunale di Roma n. 3553/2016, passata in giudicato , che aveva accertato l’esistenza e la validità del contratto di distribuzione e degli accordi di ridistribuzione stipulati tra Sky e le odierne parti in lite, che era il presupposto giuridico della domanda di corresponsione della quota parte degli utili ricavati dai predetti contratti, che Compasspretendeva da Faso.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno : sulla stessa ha, al contrario, espressamente pronunciato a pagina 10 della decisione impugnata, giudicando tale eccezione assorbita dalle ragioni di inammissibilità del gravame proposto da Compass,precedentemente ritenute sussistenti .r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini d. « IV° motivo : violazione e falsa applicazione art. 360 n. 4 cpc in relazione all’art. 342 cpc», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata , laddove ha ritenuto che le censure di appello fossero prive del requisito di specificità , per aver omesso di rilevare che la domanda era stata proposta sin dall’origine anche con riferimento all’ efficacia tra le parti del contratto di mandato avente a oggetto la ridistribuzione dei prodotti cinematografici, sulla base sia della non contestazione sul punto maturata per effetto del comportamento di Faso , sia degli effetti espansivi del giudicato est erno contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma citatanel terzo motivo di ricorso.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non ha ritenut o carente di specificità il motivo di appello perché non conteneva il riferimento all’ efficacia tra le parti dei contratti da ess e stipulati con i produttori cinematografici. Tutto al contrario , la ragione dell’inammissibilità dell’appello di Compass è stata individuata proprio per l’omessa individuazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che dalla “sostituzione” della nullità all’annullabilità della transazione avrebbero potuto conseguire in relazione ai rapporti contrattuali esistit i tra le parti.

All’uopo è bene evidenziare alcune ulteriori considerazioni de du cibili dalla motivazione della sentenza im pu gnata:

a) la ragione della nullità del complessivo accordo transattivo stipulato tra le odierne parti litiganti si individua pacificamentenell’accertamento del Tribunale che esso coinvolgevasostanzialmente anche una terza parte ( produttore e distributore principale dei film oggetto degli accordi di ridistribuzione), che detta transazione non aveva sottoscritto;

b) tale affermazione del Tribunale non è stata oggetto di specifica r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini contestazione in appello a opera di Compass;

c) tale mancata contestazione rendeva insindacabile l’accertamento della natura dell’invalidità della transazione (nullità ). Rispetto a tali accertamenti, va rilevato che la pretesa di Compass di sostenere che nella presente controversia troverebbero applicazione le previsioni dei contratti stipulati dalle odierne parti con i predetti terzi finisce per eludere la rilevata preclusione da giudicato interno che riguarda l’accertamento della nullità della transazione, proprio perché coinvolgente diritti di terzi non sottoscriventi l’accorso transattivo, che aveva pacificamente proprio a oggetto le reciproche rinunce a f i ni conciliativi derivanti d a ll e conseguenze del loro comportamento come conseguenza dell’ attuazione delle obbligazioni rinvenienti su di esse dai detti contratti di distribuzione e del correlativo contrattodi mandato ricevuto dal terzo pretermesso.

E’ bene ricordare che l’odi e rn a controversia non ha per oggetto gli accordi presi dalle odierne litiganti con i produttori e i distributori cinematografici , ma gli effetti della complessiva transazione tra di esse stipulata con riferimento ai predetti accordi, i quali ultimi costituiscono solo il presupposto e la causa della transazione ; transazione che è l’unico contratto dedotto nella presentelite e che, per quanto sinora argomentato, è stata giudicata nulla e, come tale, del tutto improduttiva di effetti (effetto legale della nullità , rispetto al quale la Corte di appello ha rilevato proprio la carenza di deduzioni in o r dine alle ragioni per cui tale principio generale non avrebbe dovuto operare nel caso di s pecie, conducendo in ogni caso all’ accoglimento della domanda proposta che , si rammenti , era basata sul diverso effetto giuridico conseguenteall’annullamento del contratto ).r.g. n. 25508/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini e. V° motivo : violazione art. 360 n. 4 cpc in relazione art.132 cpc comma 1 n. 4 cpc, art. 156 comma 2 cpc, 111 comma 6 Cost.», deducendo la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un canto , negato che Compass avesse proposto domanda di nullità degli accordi transattivi e , d’altro canto, affermato che essa ricorrente aveva proposto una simile domanda, ciò che ridonda in una sostanziale oscurità della motivazione resa. Il motivo è infondato: è vero che la sentenzaimpugnata a pagina 10 afferma che la declaratoria di nullità della transazione non sarebbe stata “richiesta da Compass”, laddove invece la ricorrente documenta nel motivo in esame l’esistenza del riferimento alla nullità conte n uto nella domanda riconvenzionale formulata in primo grado; ma tale questione non inficia di nullità la decisione resa, siccome essa è come detto fondata sul ril i evo della genericità del motivo di appello che in alcun modo esplicita le ragioni giuridiche che assisterebbero l’ a ccoglibilità della domanda originariamente formulata che in relazione agli effetti della nullità della transazione , piuttosto che della sua mera annullabilità. f.

« VI° motivo : violazione art. 360 n. 3 cpc in relazione a violazione e falsa applicazione art. 112- art. 163 n. 3 - 4 - 5 cpc » , deducendo che la sentenza impugnata av rebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da Compass, che è sempre stata basata sul contratto di mandato stipulato dalle odierne litiganti con annessa richiesta di nullità o invalidità della transazione. Il motivo è inammissibile , per le medesime argomentazioni illustrate a commento della reiezione del quarto motivo di r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini ricorso, le cui doglianze la censura in esame sostanzialmente reitera. g.

« V II° motivo : violazione e falsa applicazione art. 360 n. 3 cpc in relazione art. 1418-1321-1720 cc e violazione art. 360 n.4 cpc», deducendo l ’ erroneità della sentenza impugnata per aver falsamente applicato le norme in tema di nullità del contratto di transazione, dalla quale discendeva automaticamente l’obbligatorietà delle previsioni contrattuali contenute nel contratto di distribuzione , con conseguente fondatezza della domanda d i condanna di Faso al pagamento delle somme originariamente richieste sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.

Il motivo è infondato, per le ragioni illustra t e a commento del quarto motivo di ricorso, dovendo all’uopo ribadirsi che la nullità del contratto di transazione stipulato inter partes è stata individuata proprio perché esso coinvolgeva un terzo estrane o alla pattuizione, sicché del tutto evidente è che nessun automatismo poteva conseguire da tale invalidità sul coinvolgimento nell’ odierna controversia del terzo estrane o al giudizio, poi ch é questo sarebbe sostanzialmente l’effetto dell’accoglimentodella tesi di Compass. h. « V III° motivo : violazione art. 360 n. 4 cpc in relazione art.132 cpc comma 1 n. 4, art. 156 comma 2 cpc, 111 comma 6 Cost. per apparente motivazionee violazione art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 115 cpc», deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver pronunciato sugli effetti della non contestazione in primo grado a opera di Faso della dedotta esistenza e operatività tra le parti del contratto di distribuzione cinematograficache Faso aveva autonomamente sottoscritto con r.g. n. 25508/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini Sky, omettendo di riversare a Compass la percentuale di utile percepito. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata , per come ricostruita in relazione alle ragioni di reiezione dei precedenti motivi di ricorso, cui per brevitàsi fa rinvio. i. « I X ° motivo : violazione art. 3 6 0 n. 3 cpc per violazione art. 91 cpc sulle spese di soccombenza giudiziale da porre a carico di Faso con riferimento a entrambi i gradi di giudizio » , deducendo l’erronea applicazione alla fattispecie dei principi che regolano la liquidazionedelle spese di lite tra le parti.

Il motivo è infondato , atteso che la ragione della regolazione delle spese di lite è stata individuata dalla Corte territoriale nella soccombenza di Compass nei gradi di merito; circostanza che la censura in esame non contesta nella sua fattualità , ma nei suoi presupposti giuridici rispetto alle ragio ni della domanda proposta; ciò che, tuttavia, non può in alcun modo ridondare in falsa applicazione della normativaqui indicata come lesa.

2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.

3. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 25508/2020 Cons. est. Paolo Fraulini

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Compass Film s.r.l. a rifondere a Faso Film s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a