Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove factual distinction between first and second instance judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a factual distinction between the first-instance and second-instance judgments. The appellant argued the lower court erred in assessing evidence regarding a capital contribution payment, but the court noted the second instance decision was consistent with the first. Consequently, the appeal was rejected under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure, which bars such claims when both judgments are conforming.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: A cassation appeal based on Article 360(1)(5) is inadmissible if the contested judgment is conforming to the first-instance judgment, unless the appellant proves the factual basis for the first and second instances differs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CRISCI LUCIANO, rappresentato e difeso da ll’ A vv. Giuseppe Gennaccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gabriele Valentiniin Roma -ricorrente- Contro CURATELA FALLIMENTO SO.CO.I. S.R.L., rappresentat a e difes a dall’Avv. Guglielmo Graziana ed elettivamente domiciliat a presso il suostudio -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Leccen. 861/2022, pubblicata il 27.7.2022, notificata il 24.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel14 . 11 .2024 dal Consigliere Daniela Valentino.
Oggetto: Aumento capitale sociale imputazione di pagamento versamento decimi FATTI DI CAUSA 1.−La Curatela del Fallimento SO.CO.I. S.r.l. agiva, in sede monitoria, nei confronti diCrisci Luciano, per ottenere il pagamento della complessiva somma di €17.822,93 oltre accessori e spese, per la quota del capitale sociale deliberata, sottoscritta e mai versata, nella qualitàdi socio della fallita società. 2.−Con sentenza n. 1866/2019 del 31.5.2019, il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta con atto di citazione del 10.11.2012, da Crisci Luciano -avverso il decreto ingiuntivo n. 216/12, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 5.9.2012, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della Curatela del Fallimento SO.CO.I.
S.r.l., la somma di € 17.822,93, oltre interessi legali ex d.lgs. n.231/2002 e spese del monitorio - rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 3. – Crisci Luciano ha propo sto gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che , con la sentenza qui impugnata , ha respinto l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche:
a) con riferimento al versamento di € 40 . 000 - che parte appellante sostiene di aver effettuato il 6.8.2008 presso un conto corrente intrattenuto dalla SO.CO.I. S.r.l. - questo Collegio rileva come, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, non possa ad esso conferirsi alcunaefficacia probante dell’avvenuta estinzione del debito assunto, poiché dall’estratto del conto corrente intestato alla SO.CO.I.-non si evince affatto chi abbia effettuato, in data 6.8.2008, il versamento annotato di € 40.000,00, né la sua causale. P erché tale somma potesse essere riconducibile ad un esborso patrimoniale del Crisci, quest’ultimo avrebbe dovut o produrre l’estratto del proprio conto corrente, ovvero copiadell’assegno circolare o di altro mezzo di pagamento utilizzato per adempiere al versamento di sua spettanza;b) la quietanza di pagamento rilasciata da Antonio Crisci, nella sua veste di legale rappresentante della SO.CO.I., attestante l’avvenuto versamento de quo, èinidonea a costituire valida fonte di prova dell’estinzione del credito, stante ilrapporto di parentela tra le parti (padre-figlio), e la sua inopponibilità alla Curatela.La quietanza non può produrre, neiconfronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che lo stesso curatore, pur ponendosi nell'esercizio di un diritto del fallito nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo;
c) n é è degno di pregio il rilievo – evidenziato dalla difesa dell’appellante – per cui il versamento di € 40.000, fosse stato registrato sul libro giornale societario dell’anno 2008, scrittura contabile non più soggetta a vidimazione.Affinché possa conferirsi a questo la richiesta capacità probante del versamento in esso annotato e registrato, è necessario che vi siano ulteriori riscontri prodromici in tal senso, quali il libro inventari, il libro giornale e gli inventari dell’annualità successive, i conti mastro o il bilancio depositato. Tutti documenti che non sono stati prodotti in giudizio;
d) l’eccezione sollevata dall’appellante, con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., circa il paventato contrasto tra giudicati tra la decisione del presente gravame e la statuizione, tra le spesse parti, delibata dal Tribunale delle Imprese di Bari, con sentenza n.1930/21, la stessa è assolutamente infondata in quanto, in base alla sentenza del Tribunale di Bari, l’odierno appellante Luciano Crisci è stato condannato, in solido con la sorella Paola Antonia, nella qualità di erede del padre Antonio Crisci, per la responsabilitàdi quest’ultimo nel fallimento della SO.CO.I. s. r . l . ex art. 146 l. fall.
Ed invero, il Tribunale di Bari ha rilevato la responsabilità dell’amministratore della società fallita, rinvenendo le ragioni del dissesto societario, sfociato nell’insolvenza, nei comportamenti e negli inadempimenti perpetrati da Antonio Crisci, amministratore unico della società, nella gestionedell’impresa. Conseguentemente i figli, nella loro qualità di eredi del defunto padre, sono stati condannati al risarcimento del danno a favore della Curatela, forfettariamente quantificato con riferimento alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.Tra le due sentenze vi è una evidente differenza di petitume causa petendi. 4.
─Crisci Luciano ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. La Curatela del Fallimento SO.CO.I. s . r . l . ha presentato controricorsoed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo : O messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in ordine:
a) alla veridicità del versamento di € 40.000effettuato dal ricorrente sul conto corrente della Società SOCOI s.r.l. in data 06.08.2008;
b) alla imputazione del predetto versamento a decimi di capitale sociale sottoscritto;
c) alla validità della ricevuta di versamento rilasciata dall’Amministratore della Società SOCOI s.r.l. e della registrazione del versamento sul libro giornale alla pag. 67 dell’anno 2008, riga 2614. 5.1−Il motivo ripropone le stesse doglianze formulate nel giudizio di merito. Come lo stesso ricorrente precisa il motivo «inerisce alla valutazione effettuata dalla Corte territoriale, dei documenti acquisiti, ovvero la quietanza-ricevuta rilasciata dall’Amministratore in favore del ricorrente e la successiva annotazione sul libro giornale con la imputazione del versamento inconto decimi di capitale », ed è, pertanto, inammissibile.
E’ indubitabile che si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr.
Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023). La Corte ha analizzato analiticamente le doglianze esprimendo adeguata motivazione sulle sue decisioni; le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr.
Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015). La censura lamenta, inoltre,la violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. senza precisare le motivazioni della violazione. In ogni caso, la censura non considera che la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado, sicché trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis –pur essendo stato abrogato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di “doppia conforme” non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Sarebbe stato, dunque, onere – non assolto – della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014 e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta. 6.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiarail ricorsoinammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.400 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr