Cassation court allows appeal against Postal Bonds interest rate ruling, citing public entity status and Gazette publication requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal filed by Poste Italiane against the Brescia Court of Appeal's decision rejecting their opposition to a money order claim. The appellant argued that the lower court incorrectly applied civil law principles to Postal Bonds, ignoring the specific public nature of the issuer and the requirement for official Gazette publication. The court agreed, ruling that the administrative body's power to vary interest rates is valid when published in the Gazette, thereby overturning the appellate judgment on this specific ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 d.P.R. n. 156/1973; Cass. SS.UU. n. 3963/2019: The administrative power to vary interest rates on public bonds is valid when the ministerial decree is published in the Official Gazette, as the issuer's public status justifies the lack of strict civilistic application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentatae difesa da ll’ A vv. Stefano Astorri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio , in Roma , via Alessandro Torlonia, 33 -ricorrente- Contro APPIANI VERONICA, rappresentat a e difes a da ll’ Avv. Marisa Franca Costello ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Milano, Via Washington,27 -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescian. 700/2021 pubblicata il 7.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel13 . 11 .2024 dal Consigliere Daniela Valentino.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi FATTI DI CAUSA 1.− Con alto di citazione notificato in data 4 .12. 2014 Poste italiane spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 5494/14 con cui il Tribunale di Bergamo le aveva ingiunto il pagamento in favore di Appiani Veronica della somma di € 27.676,64, oltre interessi e spese di procedura, quale valore di rimborso, inclusivo degli interessi maturati, di alcuni buoni postali delle serie O, N, P, acquistati fra il 2.1.1984 e il 3.1.1986 da Appiani Veronica e Appiani Fulvio. L'opponente eccepiva che l'attrice non aveva mai effettuato richiesta di rimborso presso gli sportelli postali, secondo "la procedura prevista dalla Società"; nel merito deduceva che le condizioni di rimborso applicabili ai buoni erano quelle risultanti dal combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 e del D.M. del 13 giugno 1986, e, , sul montante delle serie di buoni oggetto di domanda dovevano applicarsi i tassi di interesse fissati dal decreto ministeriale per la serie Q, per un valore complessivo di €12.884,21. 2.− Con sentenza n. 2368/2017 il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione. 3.
–Poste Italiane s.p.a.ha proposto gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Bresciache, con la sentenza qui impugnata , ha respinto l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)la vertenza in oggetto è sovrapponibile ad altra già esaminata dalla Corte con un recente precedente (RG 2651/2017 sentenza n. 872/2020), in cui una analoga motivazione del Tribunale era stata impugnata con i medesimi argomenti articolati nella presente da Poste Italiane. In ragione della evidente identità di questioni, il Collegio ritiene di richiamare le motivazioni in essa già svolte, nonostante che non si intenda affe rmare che le considerazioni del Tribunale di Bergamo siano condivise;b) non compete a questa Corte sviluppare, argomentandola, la censura alla decisione del giudice di prime cure, essendo questo incombente riservato alla parte appellante, la quale non può allo scopo limitarsi a manifestare il proprio dissenso rispetto alle tesi espresse in sentenza, invocando l’autorità di altri precedenti giurisprudenziali e facendo richiamo a quanto esposto in primo grado e valutato dal giudice di prime cure, ma è tenuta ad illustrare le ragioni di forza delle quali gli argomenti del giudice di prime cure risulterebbero fallaci; c)in particolare, poi, non possono essere valorizzati gli spunti di riflessione svolti dalle Poste nelle comparse conclusionali alla luce delle importanti pronunce giurisprudenziali intervenute nelle more del giudizio, in quanto relativi ad argomentazioni e profili di contestazione che non sono stati ritualmente svolti nei motivi di appello. 4.
─Poste Italiane ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria. Appiani Veronicaha presentato controricorso ed anche memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c. Insussistenza, in fatto, delle condizioni di sua applicabilità (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.). La Corte ha ritenuto che le precisazioni, svolte nella sola comparsa conclusionale sulla conoscenza e/o conoscibilità della variazione dei tassi di interessi dei buoni postali, non fossero inerenti ad argomentazioni e profili ritualmente svolti nei motivi di appello. 5.1−La censura è fondata.
La difesa di Poste ha ripetutamente negli atti del giudizio di I e II grado, ed in particolare con l’atto di appello del 20 marzo 2018 (ampiamente riportato nel ricorso dinanzi a questa Corte), chiarito le motivazioni a sostegno delle sue tesi senza incorrere nella violazione evocata dalla Corte di Merito. Questa Corte ha più volte stabilito che essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. -prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass., n. 2320/2023;
Cass., n.18307/2015). 6.− Con il secondo motivo : Violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione a Sez. u. n. 3963/2019 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.). La Corte ha errato nel ritenere che la valutazione del rapporto tra risparmiatore ed ente emittente il titolo debba configurarsi "in termini strettamente civilistici" e non ha considerato l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità con lasentenza n. 3963/2019. 6.1− La censura è fondata. Questo Collegio condivide l’orientamento, che ha statuito che:
«proprio tenuto conto della natura dell’emittente all’epoca dei fatti, le Sezioni Unite di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso pereffetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione, tenuto conto che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest’ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario».
Con sentenza n. 3963/2019 ha definitivamente chiarito che «La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». La citata sentenza di questa Corte ha statuito in base alla all’art. 173 d.p.r. n. 156/1973, è consentito alla Pubblica Amministrazione di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi e che ciò può avvenire con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione».
Pertanto, è erroneo ritenere, «che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore» (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). 7.− Per quanto esposto,il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa com