Ordinanza — n. 30367/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo iscritto al n. 23983/2022R.G. proposto da: Ridella Maurizio, domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec giovanni.quadri@milano.pecavvocati.it, rappresentato e dife so da gli avv.ti Giovanni Quadri e Pietro J. Quadri, g iusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Corritore Davide Amedeo, domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it, rappresentato e dife so dall’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2554 cod. civ; Ordinanza — n. 30367/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: « motivo unico: violazione dell’art. 360, 1c, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » , deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto previsto dall’art. 5 del contratto, secondo cui i compensi sarebbero spettati al Ridella anche se al momento del recesso gli utili non fossero statimaturati, in tutto o in parte. Il motivo è inammissibile. Alla presente controversia si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.
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o iscritto al n. 23983/2022R.G. proposto da: Ridella Maurizio, domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec giovanni.quadri@milano.pecavvocati.it, rappresentato e dife so da gli avv.ti Giovanni Quadri e Pietro J. Quadri, g iusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Corritore Davide Amedeo, domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it, rappresentato e dife so dall’avv.
Daniele Portinaro,giusta procura in calce al controricorso ; Oggetto: associazione in partecipazione AC –14/11/2024 r.g. n. 23983/2022 Cons. est. Paolo Fraulini -controricorrente - avverso la sentenza della Co rte di appello di Bologna n. 70 9 /20 2 2 , pubblicata il 28 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Maurizio Ridella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva accertatoil proprio diritto a pretendere da Davide Amedeo Corritore il pagamentodella somma di euro 75.000,00, oltre accessori, a titolo di utili spettanti in relazione a due contratti di cointeressenza stip u lati tra le parti in riferimento alla realizzazione di un progetto edificatorio a opera del Ridella, imprenditore, su alcuni terreni di proprietà del Corritore, poi invece alienati da quest’ultimo unilateralmentea terzi.
2. Davide Amedeo Corritore h a resistito con controricorso .
3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:
a) che al Ridella andava riconosciuto il corrispettivo previsto dall’art. 1 del contratto, previsto nella misura corrispondente al 50% dell’utile sulla plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni , atteso che tale criterio trovava espressa applicazione anche per l’ipotesi, poi verificatasi nel caso di specie, in cui il progetto edilizio non fosse nemmeno iniziato ; corrispettivo che non poteva, invece, riconoscersi secondo il criterio previsto dall’art. 5 del contratto, ovvero in misura pari al 50% degli utili ipoteticamente realizzabilicon l’alienazione dei beni ancora in proprietà del Corritore, eventualità che letteralmente ricorreva solo qualora si fosse verificato un recesso dopo un quinquennio dalla sottoscrizione dell’ accordo ; circostanza , r.g. n. 23983/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini quest’ultima, estranea al caso di specie , ove il contratto di associazione in partecipaz io ne, nella forma della cointeressenza impropria di cui all’art. 2554 cod. civ., si era risolto non già per recesso di una delle parti, bensì per l’avverarsidi una delle condizioni espressamentepattuite dal medesimo contratto ( al punto b2), ove si contemplava per l’appunto l’ipotesi che l’ affare potesse concludersi anche con la sola vendita dei terreni , anziché con la realizzazione del complesso edilizio;
b) che, pertanto , non si verteva in ipotesi di recesso dal contratto, bensì in ipotesi di avvenuta realizzazione dell’affare, secondo una delle modalità alternative contemplate nel negozio;
c) che, dunque, il criterio di liquidazione adottato dal Tribunaleera corretto.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: « motivo unico: violazione dell’art. 360, 1c, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » , deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto previsto dall’art. 5 del contratto, secondo cui i compensi sarebbero spettati al Ridella anche se al momento del recesso gli utili non fossero statimaturati, in tutto o in parte. Il motivo è inammissibile. Alla presente controversia si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.
Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione , ai sensi del suddetto articolo, solo per anomalia motivazionale , che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti r.g. n. 23983/2022 Cons. est. Paolo Fraulini dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018). L’applicazione di tali principi al caso di specie conduce a rilevare che ciò che il ricorrente qualifica come “fatto” non è un fatto storico-naturalistico, ma è un giudizio valutativo effettuato dalla Corte territoriale in sede di esegesi del contratto stipulato tra le parti, finalizzato a individuare quale articolo del contratto fosse applicabile alla fattispecie concreta, come tale non criticabile nell’alveo del vizio motivazionale nei termini gen e rali sopra rammentati. Sotto diverso e concorrente profilo, l’inammissibilità si manifesta anche in relazione alla circostanza che il ricorso non appare nemmeno confrontarsi efficacemente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, giacché continua a discettare di “recesso” del r.g. n. 23983/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini Corritore dal contratto, allorquando la sentenza ha accertato che non già di recesso si sia trattato, bensì di esecuzione dell’affare in una delle forme alternativamente previste (alienazione dei terreni ancora inedificati): accertamento minim ame nte contestat o nel presentegiudizio.
2. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ridella Maurizio a rifondere a Corritore Davide Amedeo le spese della presente fase di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deci