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Ordinanza — n. 30251/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to submit notification report with authentic copy of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicants submitted only the authentic copy of the judgment without the required notification report. Although the applicants claimed the judgment was notified, they failed to provide the specific documentation proving the notification's perfection within the statutory deadline. The court ruled that this omission constitutes a procedural defect that cannot be cured by later production of documents, thereby rendering the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.; In cassation proceedings, failure to submit the notification report alongside the authentic copy of the judgment renders the appeal inadmissible, as this requirement serves as a preliminary verification of the judgment's finality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report requirement procedural defect sanction art 369 cpc judgment notification proof motivi di cassazione ricorso di annullamento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.
Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..
Art. 372 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 369 c.p
Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30765 del 2017
Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017 ), depositando, nei termini indicati dall’art.
Cass. n. 19695 del 2019
d el 15 ottobre 2 0 2 4 produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente ( Cass. n. 19695 del 2019;
Cass. SU n. 10648 del 2017
Cass. SU n. 10648 del 2017).
Cass. n. 19475 del 2024
Cass. n. 17014 del 2024
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 23/5/2024
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6451-2023proposto da: TURINO FRANCO, TURINO SALVATORE, BRESCO GENNARO e FERRO GIUSEPPE, r appresentat i e difes i dall ’ Avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO LA GAZZELLA S.R.L. , rappresentat o e difes o dall’Avvocato LUIGI MASTURSI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché BILOTTA EMILIO; -intimato - avverso la SENTENZA n. 5407/2022della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 20/12/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/10/2024;

FATTI DI CAUSARic. 2023n. 6451, Sez. 1 , C.C. d el 15 ottobre 2 0 2 4 1.1. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata sull’appello proposto dal Fallimento La Gazzella s.r.l. nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4639/2018 e sull’appello proposto da Franco Turino, Salvatore Turino, Gennaro Bresco e Giuseppe Ferro avverso la sentenza dello stesso Tribunale n. 3534/2020. 1.2. Franco Turino, Salvatore Turino, Gennaro Bresco e Giuseppe Ferro, con ricorso trasmesso per la notifica il 2/3/2023, hanno chiesto la cassazione della sentenza, assumendo la notifica della stessa in data 4/1/2023. 1.3.

Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.4. Emilio Bilotta è rimastointimato. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. 2.2. I ricorrenti, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 20/12/2022, è stata notificata agli stessi in data 4/1/2023,si sono, tuttavia, limitati a depositarne, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione della parteresistente. 2.3.

Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017 ), depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la Ric. 2023n. 6451, Sez. 1 , C.C. d el 15 ottobre 2 0 2 4 produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente ( Cass. n. 19695 del 2019;

Cass. SU n. 10648 del 2017). 2.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n.11386 del 2019). 2.5.

Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 20/12/2022 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 2/3/2023: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. 2.6. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, in funzione dell’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato nonché delbisogno di pronta definizione dell’impegno sia delle parti al contraddittorio sia dell’ufficio giudiziario alla sicura trattazione del ricorso ciò corrispondendo anche alla idea di processo giusto di cui all’art.111 Cost., hanno affermato che: la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza Ric. 2023n. 6451, Sez. 1 , C.C. d el 15 ottobre 2 0 2 4 impugnata, attesta un “fatto processuale” (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai (come in precedenza osservato) tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass.

SU n n . 10648 del 2017 , 213 49 del 2022 e, da ultimo, Cass. nn. 19475 e 24724 del 2024). 2.7. Né, infine, può ritenersi che tale sanzione si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi, in realtà, di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. n. 19475 del 2024). 2.8.

Nel giudizio di legittimità, in definitiva, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità dev ’ essere rilevato anche d’ufficio (Cass. n. 17014 del 2024; conf., Corte Europe a dei Diritto dell’Uomo 23/5/2024, paragrafi 77 - 8 5, lì dove ha , tra l’altro, escluso la necessità di assicurare al ricorrente il deposito tardivo della relazione di notificazione, essendo, altrimenti, vanificato l’obiettivo della norma, e cioè “assicurare alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza Ric. 2023n. 6451, Sez. 1 , C.C. d el 15 ottobre 2 0 2 4 ulteriori passaggi e senza ritardi ”, e , dunque, ritenuto l’adeguatezza della sanzione d ’ improcedibilità è “ alla realizzazione del legittimo fine perseguito”). 2.9.

Il ricorso è, dunque, improcedibile.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso