Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, California Holding Srl and others, challenged a lower court judgment against Locam Gestioni Srl and Logam Gestioni Spa. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23092/2022 R.G. proposto da : CALIFORNIA HOLDING SRL, NUOZZI NICOLA MICHELE, elettivamente domiciliati in TERMOLI VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 51/E DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MAURI ROSA MARIA (MRARMR76D52D086Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro LOCAM GESTIONI SRL, elettivamente domiciliata in SENIGALLIA VIA R. SANZIO N. 31, presso lo studio dell’avvocato PIERLUCA GIORGIO (PRLGRG63S21I608O) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LOGAM GESTIONI SPA, BANCA DELLE MARCHE SPA IN AS -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.748/2022 depositata il 13/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l