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Decreto — n. 30240/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs awarded to opposing municipalities and Asco Holding.

Numero d'incarto Decreto — n. 30240/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the opposing municipalities and Asco Holding contested the withdrawal and requested cost allocation, the court ruled that the plaintiff's act of renunciation was effective. Consequently, the proceedings were terminated, and the plaintiff was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws within the forty-day period following the proposal for settlement, and the withdrawal is not contested by the opposing parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings settlement proposal litigation costs allocation Cassation procedure procedura di rivendicazione nel fallimento procedura di liquidazione societaria sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate fra la ricorrente e la Asco Holding; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2023 R.G . proposto da : PLAVISGAS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato FABBIO PHILIPP (FBBPLP76D28C957O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAMBELLI FRANCO (ZMBFNC43A05D325J) -ricorrente- contro COMUNE DI CIMADOLMO, COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO, COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA, COMUNE DI ORMELLE, COMUNE DI PAESE, COMUNE DI PORTOBUFFOLE', COMUNE DI PONTE DI PIAVE, COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, COMUNE DI REVINE LAGO, COMUNE DI SALGAREDA, COMUNE VALDOBBIADENE, COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, COMUNE DI VILLORBA, COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO, COMUNE DI ZENSON DI PIAVE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato PICOZZI ALESSANDRO (PCZLSN50E16H501S) rappresentato e difeso dagli avvocati BORRA MAURIZIO CAMILLO (BRRMZC68B17D205U), BALDAN GIORGIA (BLDGRG76T49F443V) -controricorrenti- nonchè contro COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA, COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA, COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, COMUNE DI PEDEROBBA, COMUNE DI TARZO, COMUNE DI VIDOR, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA VACCARO 6, presso lo studio dell’avvocato LOLLI ALESSANDRO (LLLLSN65C04A944T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro PLAVISGAS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato FABBIO PHILIPP (FBBPLP76D28C957O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAMBELLI FRANCO (ZMBFNC43A05D325J) -controricorrente- nonchè contro PLAVISGAS S.R.L., ASCO HOLDING SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da ASCO HOLDING S.P.A., elettivamente domiciliato in Genova Via delle Casaccie, presso lo studio dell’avvocato CHIEPPA ENRICO (CHPNRC82A07E290S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLAVENA VITTORIO (LLVVTR65D30D969D), PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z), CHIEPPA ENRICO (CHPNRC82A07E290S), PERFETTI LUCA RAFFAELLO (PRFLRF64A19I819S) -ricorrente incidentale- contro PLAVISGAS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato FABBIO PHILIPP(FBBPLP76D28C957O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBELLI FRANCO (ZMBFNC43A05D325J) -controricorrente all'incidentale- nonché contro COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA, COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA, COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, COMUNE DI PEDEROBBA, COMUNE DI TARZO, COMUNE DI VIDOR, COMUNE DI CIMADOLMO, COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO, COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA, COMUNE DI ORMELLE, COMUNE DI PAESE, COMUNE DI REVINE LAGO, COMUNE DI PORTOBUFFOLE', COMUNE DI PONTE DI PIAVE, COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, COMUNE DI SALGAREDA, COMUNE VALDOBBIADENE, COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, COMUNE DI VILLORBA, COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO, COMUNE DI ZENSON DI PIAVE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1477/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato anzi che parte ricorrente in data 4.6.2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Rilevato che la controricorrente e ricorrente incidentale Asco Holding ha accettato la predetta rinuncia;Rilevato che gli altri controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. Lolli, non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto la liquidazione delle spese;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate fra la ricorrente e la Asco Holding; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore di ciascun gruppo di controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. Lolli;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese fra la ricorrente e la controricorrente ricorrente incidentale Asco Holding s.p.a. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun gruppo di part i controricorrent i , patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. Lolli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ag