Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Montanino, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, UnipolRea, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.84/2021 R.G. proposto da : MONTANINO ANIELLO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell’avvocato POLIZIO LICIA (PLZLCI64E69H703R) rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARTINO ANGELA (DMRNGL75M47H703C) -ricorrente- contro UNIPOLREC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 4/C, presso lo studio dell’avvocato CAPPUCCIO ETTORE (CPPTTR45M16F839N) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BPER BANCA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.875/2020 depositata il 03/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di