Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved Ribo Gomma SRL and Rivellini Antonio against Spring SPV SRL and Bper Banca SPA, following a prior second-instance judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1325/2024 R.G. proposto da : RIBO GOMMA SRL, RIVELLINI ANTONIO, elettivamente domiciliati in BENEVENTO VIA ENNIO GODUTI PAL DE MATTEIS, presso lo studio dell’avvocato CAVUOTO PELLEGRINO (CVTPLG63C08A783J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPRING SPV SRL, e per essa la PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA F. CRISPI, 87, presso lo studio dell’avvocato CESARE FABRIZIO (CSRFRZ67D14F839A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE MARIA GABRIELLA (CSRMGB71L69F839A) -controricorrente- nonchè contro BPER BANCA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2349/2023 depositata il 23/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d