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Decreto — n. 30221/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30221/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19230/2022 R.G. proposto da : ALARIO SALVATORE CROCEFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIERLUCA (BTTPLC62T06H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati BISTOLFI RICCARDO (BSTRCR70C14A052K), PRIMAROSA DOMENICO (PRMDNC71M14A509N) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI, 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difes a dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1546/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30221/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALARIO SALVATORE CROCEFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIERLUCA (BTTPLC62T06H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati BISTOLFI RICCARDO (BSTRCR70C14A052K), PRIMAROSA DOMENICO (PRMDNC71M14A509N) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI, 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difes a dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1546/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19230/2022 R.G. proposto da : ALARIO SALVATORE CROCEFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIERLUCA (BTTPLC62T06H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati BISTOLFI RICCARDO (BSTRCR70C14A052K), PRIMAROSA DOMENICO (PRMDNC71M14A509N) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LUIGI SCHIAVONETTI, 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difes a dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1546/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg