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Ordinanza — n. 30210/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order to deduct lawyer fees for defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30210/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the deduction of legal fees. The appellant's lawyer argued that the prior judgment failed to explicitly order the deduction of fees in his favor, despite his request. The court ruled that such omissions are remedied through the material error correction procedure rather than standard appeals, ensuring a faster resolution for the defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a defense lawyer's request for fee deduction is omitted in a judgment, the remedy is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, not ordinary appeals.

Parole chiave

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material error correction legal fee deduction defense counsel rights Cassation procedure omitted request remedy correzione di errore materiale procedimento in corso modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
FATTI DI CAUSA1.Con “ricorso ex art. 287 c.p.c. ” del 10/11 gennaio 2024, l ’Avv.
Art. 288 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod.
Art. 93 c.p.c.
Stefano Cavalcanti, difensore della controricorrente Elettra Società Cooperativa, aveva chiesto, nel controricorso del 28 marzo 2023, la distrazione exart. 93 cod.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 287 c.p
FATTI DI CAUSA1.Con “ricorso ex art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 16037 del 2010
Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass.
Cass. n. 293 del 2011
16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass.
Cass. n. 8578 del 2014
293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass.
Cass. nn. 5082 e 18083 del 2024
8578 del 2014; Cass. nn. 5082 e 18083 del 2024).
Cass., SU, n. 9438 del 2002
Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013; Cass.
Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023
21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass.
Cass. n. 5082 del 2024
15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 832 /20 24 r.g. propost o da: CAVALCANTI STEFANO, quale difensore di Elettra Società Cooperativa, giusta la corrispondente procura speciale depositata, unitamente al controricorso, nei giudizi di legittimità n.r.g. 28236/22 e 5425/23, promossi da Livio Pietramale. - r icorrent e - contro PIETRAMALE LIVIO. - intimato - per la correzione dell’ordinanza, n. cron. 24553/2023, della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il giorno 11/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA1.Con “ricorso ex art. 287 c.p.c. ” del 10/11 gennaio 2024, l ’Avv. Stefano Cavalcanti, quale difensore di Elettra Società Cooperativa in forza di procura speciale in calce al controricorso depositato nei giudizi di legittimità n.r.g. 28236/22 e 5425/23, promossi da Livio Pietramale, ha chiesto a questa Corte di correggere l’ordinanza n. 24553/2023,pronunciata a definizione dei giudizi suddetti previamente riuniti, disponendo, in suo favore, la distrazione delle spese legali già ivi liquidate. 1.1. Malgrado l’avvenuta e rituale notificazione, nei suoi confronti, del menzionato ricorso, avvenuta il 29 marzo 2024, il Pietramale non ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Rileva, preliminarmente, il Collegio che l’ordinanza resa da Cass. n. 24553 del 2023 ha definito, previa loro riunione, i giudizi di legittimità nn. 28236/22 e 5425/2023, aventi ad oggetto l’impugnazione per revocazione promossa da Livio Pietramale avverso l’ordinanza di questa Corte n. 32641 del 2022.

2. L’istanza odierna dell’Avv. Stefano Cavalcanti è volta ad ottenere la correzione della ordinanza n. 25433/2023, pubblicata l’11 agosto 2023, con cui sono stati dichiaratiinammissibili, previa loro riunione, i ricorsi recanti la predettaimpugnazione per revocazione. L’errore di cui si dice inficiata tale ordinanza è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Suprema Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente Pietramale alla rifusione delle spese in favore della Elettra Società Cooperativa, ha omesso di disporne la distrazione in favore del suo difensore Avv.

Stefano Cavalcanti, che ne aveva fatto richiesta. 2.1. Tale istanza merita accoglimento. 2.2. Invero, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. Stefano Cavalcanti, difensore della controricorrente Elettra Società Cooperativa, aveva chiesto, nel controricorso del 28 marzo 2023, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali.2.2.1. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. –che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr.

Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. nn. 5082 e 18083 del 2024). 2.2.2. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.

3. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024). PER QUESTI MOTIVI La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24553/2023, pubblicata l’11 agosto 2023, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «[…] ed agli accessori di legge», del seguente enunciato: «con distrazione in favore dell’Avv. Stefano Cavalcanti, procuratore antistatario della controricorrente, che ne ha fatto richiesta». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, ne