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Decreto — n. 30194/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 30194/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, La Lucente S.p.A., challenged a lower court decision against the Foggia Health Authority but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to pay the losing party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a ruling constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day silence rule waiver of appeal Code of Civil Procedure legal fees allocation procedural default Italian Supreme Court condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
637/2024 emessa da CORTE D'APPELLO BARI il 3.5.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14806/2024 R.G. proposto da: LA LUCENTE S.P.A., elettivamente domiciliata in BARI VIA GIUSEPPE PISANELLI, 44 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GUIDA (GDUNTN58D22A669V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASL FG AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, elettivamente domiciliata in BARI VIA ANDREA DA BARI 35, presso lo studio dell’avvocato NINO SEBASTIANO MATASSA (MTSNSB59E17H926N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 637/2024 emessa da CORTE D'APPELLO BARI il 3.5.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro