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Ordinanza — n. 30124/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares revocation action inadmissible due to bankruptcy crystallization and jurisdictional issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation action filed by the bankrupt seller against the bankrupt buyer inadmissible. The seller argued for the return of assets, while the buyer contended that bankruptcy crystallization prevents such recovery. The Court ruled that while the asset cannot be recovered for the seller's exclusive benefit, the buyer's creditors can claim its value, making the action's proper venue the bankruptcy judge, not the ordinary court.

Regesto Legislator

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Art. 67 l.fall.; Art. 1454 c.c.: Upon bankruptcy crystallization, a revocation action cannot be used to recover assets for the alienator's exclusive guarantee, but the acquirer's creditors may insinuate the asset's value into the acquirer's bankruptcy estate, requiring the matter to be heard by the bankruptcy judge.

Parole chiave

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bankruptcy crystallization revocation action insinuation of debt jurisdictional competence asset recovery concurso di creditori ordinary judgment revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall.e dell’art.
Art. 67, comma 2°, l.fall.
2, l.fall., o, in subordine, a norma dell ’ art. 67, comma 2°, l.fall., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione d’azienda conseguente alla diffida ad adempiere ex art.
Art. 1454 c.c.
67, comma 2°, l.fall., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione d’azienda conseguente alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e della successiva retrocessione del compendio Ric.
Art. 52 l.fall.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Ric.
art. 1454 c.c
2.250.000,00 entro il termine di quindici giorni, invocando la risoluzione del contratto di cessione d’azienda ex art. 1454 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 12476 del 2020
Cass. SU n. 12476 del 2020 ; Cass.
Cass. n. 40745 del 2021
12476 del 2020 ; Cass. n. 40745 del 2021; Cass.
Cass. n. 34391 del 2022
40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022).
Cass. n. 11021 del 2023
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4472-2022proposto da: FALLIMENTO GO CONCEPT S.P.A., rappresentat o e difes o dall’AvvocatoFRANCESCO MAZZI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO ARENAWAYS S.P.A. , rappresentat o e difes o dall’Avvocato GIUSEPPE M. RICCI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 788/2021 del la CORTE D ’ APPELLO DI TORINO, depositata l’8/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il Fallimento Arenaways s.p.a., a mezzo di scrittura privata autenticata del 20/4/2012, ha ceduto alla Go Concept s.r.l. l’azienda costituita dai beni materiali e immateriali e dai rapporti indicati nei relativi allegati.Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 1.2. La società cessionaria, tuttavia, non ha adempiuto all’obbligo di pagamento del prezzo convenuto. 1.3. Il Fallimento Arenaways, pertanto, ha dapprima diffidato la Go Concept, con raccomandata dell ’ 8/8/2013, al pagamento del debito scaduto di €. 2.250.000,00 entro il termine di quindici giorni, invocando la risoluzione del contratto di cessione d’azienda ex art. 1454 c.c. per il caso di vano decorso del termine stesso, e poi, con raccomandata del 10/9/2013, a fronte dell’effettivo vano decorso del termine intimato per l’adempimento e l’avvenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda, ha diffidato la Go Concept all’immediata restituzione dei beni aziendali. 1.4.

Il Fallimento Arenaways e la Go Concept s.p.a., infine, con scrittura privata autenticata del 19/9/2013, “a seguito della risoluzione del contratto di cessione d’azienda”, hanno dato atto della formale riconsegna da parte de lla cessionaria al Fallimento Arenaways di tutti i beni, materiali e immateriali, edei rapporti a suo tempo ceduti con il contratto risolto così come “analiticamente individuati nell’allegato A” e “nell’allegato B” dello stesso. 1.5. La Go Concept s.p.a., con sentenza del 26/9/2013, è stata, a sua volta,dichiarata fallita. 1.6.

Il Fallimento Go Concept s.p.a. , quindi, con atto di citazione del 9/9/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il Fallimento della Arenaways s.p.a. chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia,a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 en. 2, l.fall., o, in subordine, a norma dell ’ art. 67, comma 2°, l.fall., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione d’azienda conseguente alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e della successiva retrocessione del compendio Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 aziendale formalizzata dalle parti con scrittura privata autenticata del 19/9/2013. 1.7.

Il Fallimento Arenaways s.p.a. , dal suo canto, ha contestato le domande,deducendo l’ insussistenza dell e pretes e revocatorie azionate dall’attorea norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2 , l.fall. , e dell’ art. 67, comma 2°, l.fall., sia con riferimento alla risoluzione unilaterale ex art. 1454 c.c., sia con riguardo alla retrocessione aziendale. 1.8. Il Tribunale, con sentenza del 15/ 11 /20 18 , ha rigettato le domande. 1.9. Il Fallimento Go Concept s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenzache la Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.10.

Il Fallimento Go Concept s.p.a., con ricorso notificato il 7/2/2022, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione della sentenza. 1.11. Il Fallimento Arenaways s.p.a. ha resistito con controricorso. 1.12. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo, il Fallimento ricorrente , lamentando la violazione e la falsa applicazione de ll ’ art. 67 , comma 2°, l.fall., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la revocabilità , in forza della norma invocata,della sequenza di atti ad effetti funzionalmente unitari (e cioè la diffida ad adempiere, l’ulteriore inadempimento, la risoluzione del contratto di cessione di azienda, l’atto di riconsegna/trasmissione delle componenti attive dell’azienda e la corrispondente immissione nel possesso) senza, tuttavia, considerare che: -tali atti, nel loro insieme, hanno condotto alla Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 risoluzione del contratto di cessione d’azienda e alla conseguente restituzione dei beni aziendali, con l’effetto di sottrarre al concorso dei creditori di Go Concept un rilevante elemento attivo del patrimonio. 2.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall.e dell’art. 104-bis l.fall., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ’ appello ha escluso la revocabilità, in forza delle norm e invocat e , della scrittura privata con la quale le parti in data 19/9/2013 hanno provveduto alla restituzione dell’azienda in favore del Fallimento cedente, senza, tuttavia, considerare che l ’ atto con cui Go Concept ha restituito al fallimento i soli elementi attivi dell’azienda, assumendosi la responsabilità esclusiva per quelli passivi, risulta caratterizzato, agli effetti dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l. fall., da un significativo squilibrioe che tale regolamento negoziale ha a ssunto i caratteri dell ’ estinzione di debito pecuniario con mezzi non normali, esponendosi così alla revoca ex art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.. 2.3.

Il ricorso, nella misura in cui è volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha respinto l e domandedi revoca proposte dal Fallimento istante nei confronti del Fallimento convenuto a norma dell’art. 67 l.fall., è inammissibile. 2.4. La domanda di revoca proposta, come nel caso in esame, successivamente all’apertura della procedura concorsuale nei confronti del convenuto, non è , infatti, proponibile. 2.5. In tale ipotesi, infatti, l’azione di revoca, ove accolta, finirebbe per recuperare il bene che ne costituisce oggetto alla Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.. 2.6.

Ladomanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non ha , tuttavia, ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l’atto revocando viene, infatti,in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva,non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. 2.7.

Il fallimento del terzo acquirentepreclude, quindi, la proponibilità dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio del menzionato fallimento al momento della dichiarazione, incidere sull’integrità dello stesso con il recuper o de l bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante: e tuttavia, se impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l’azione esecutiva, non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell’alienante, il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del (primo) fallimento per il corrispondente controvalore.Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 2.8.

L’azione di revoca, pertanto, dopo il fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex postuna situazione giuridica preesistente. 2.9. In questo caso,però, i creditori dell’alienante (e per essi, ove l’alienante sia fallito, il curatore del relativo fallimento) restano tutelati, secondo le regole del concorso(art. 52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente fallito, nel senso che possono insinuarsi al passivo del relativo fallimento per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile ( cfr.

Cass. SU n. 12476 del 2020 ; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022). 2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento dell’acquirente), con la conseguenza che, ove la relativa azione (com’è accaduto nel caso in esame) sia stata proposta nei confronti di quest’ultimo (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr.

Cass.n. 11021 del 2023, in motiv.).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’azione tanto da parte del Fallimento convenuto, quanto da parte del tribunale e della Corte d’appello, impone la compensazione delle spese del presente giudizio.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Ric. 2022n.4472 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont