Cassation court dismisses appeal against rejection of revocatory action due to statute of limitations and lack of damage proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the bankruptcy trustee's revocatory action. The trustee argued that a payment made to a privileged creditor constituted a fraudulent preference, but the appellate court ruled the action barred by the statute of limitations. The court affirmed this decision, noting that the specific banking contract terms and the timing of the payment rendered the revocation claim unviable regardless of potential damage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 40 D.Lgs. 385/1993: The revocatory action is inadmissible if the payment was made within the limitation period, and the mere fact that funds were used to pay a privileged creditor does not preclude the action if the payment was legally permissible under the contract terms.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 38392-2019 r.g. proposto da: FALLIMENTO NOBEL S.R.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLONE ERNESTO (PLNRST56P26C517Y), per procura in atti. -ricorrente- contro BANCA MONTE PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO (QNTLNS57B04A577S), rappresentat a e difes a dall'avvocato ANICHINI GIOVANNI (NCHGNN41C16E169K). -controricorrente- avverso la sentenza della Cortedi appello di L’Aquila, depositata in data 10 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello de L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal FALLIMENTO NOBEL s.r.l., nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.r.l., avverso la sentenza n. 1542/2015 emessa dal Tribunale di Teramo, con la quale era stata respinta la domanda della curatela volta a far dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’inefficacia del pagamento di euro 199.236,50 effettuato dalla società poi fallita in favore di Banca Toscana per l’estinzione anticipata del contratto di mutuo, rigetto che il giudice di prima istanza aveva giustifica to sotto il dirimente profilo dell’intervenuta prescrizione dell’azione promossa dalla attrice.
La Corte di appello - dopo aver accolto il preliminare profilo di gravame relativo all’insussistenza dell’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria- ha rilevato che: (i) era assorbito l’esame del profilo di doglianza articolato sul punto della ritenuta insussistenza del requisito dell’eventus damni(profilo sul quale anche il Tribunale si era pronunciato per completezza di esposizione, nonostante l’accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione); (ii) occorreva invero pronunciarsi in via preliminare sul la verifica dell’assoggettabilità all’azione revocatoria ordinaria dell’atto impugnato, dopo aver dichiarato tuttavia inammissibile la contestazione in ordine alla qualificazione come fondiaria del finanziamento ipotecario stipulato tra la Banca Toscana e la Nobel s.r.l., in bonis, e ciò in ragione del rilievo tardivo di tale contestazione; (iii) l’atto impugnato nell’ambito del giudizio di primo grado era costituito non già dall’atto di compravendita del capannone industriale intercorso tra la Nobel s.r.l. e l’Intesa Leasing s.p.a., quanto piuttosto dal pagamento in favore della Banca Toscana dell’importo di euro 199.236,00, versato in data 20.7.2005 con assegno circolare, con la causale “estinzione anticipata mutuo n. 69319,61”, proprio per l’estinzione anticipata del mutuo ipotecario stipulato con la predetta Banca Toscana in data 7.8.2002; (iv) sulla base dell’art. 40 TU 385/1993 e dell’art. 6 del contratto di mutuo, l’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del mutuo a distanza di tre anni dalla sua stipula aveva invero determinato la trasformazione in debito scaduto del debito originariamente dilazionato, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., l’azione revocatoria ordinaria non poteva essere esperita.
2. La sentenza, pubblicata il 10 maggio 2019 , è stata impugnata da l FALLIMENTO NOBEL s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.r.l. ha resistito con controricorso. La banca controricorrenteha depositato memoria. Il P.g., nella persona del Sostituto procuratore dott. Giovanni Nardecchia, ha depositato requisitoria scritta, con la quale, pur chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha chiesto alla Corte l’affermazione del principio di diritto in ordine all’interpretazione degli artt. 40 TUB e 2901, 3 comma, cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazionedegli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. … per disapplicazione del principio di diritto a mente del quale il prezzo ricavato dalla vendita utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi”. 1.1 La censura, così articolata, è inammissibile.
Come già affermato da questa Corte in un precedente relativo alla medesima vicenda giudiziaria (Cass. 25354/2021), il Fallimento ricorrente non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata. La Corte di appello aveva invero rigettato la domanda attorea non in ragione del difetto della prova dell'eventus damni, ma perché aveva escluso che il pagamento effettuato in favore della Banca fosse revocabile, ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. Ciò in ragione della peculiare disciplina dettata, in materia di mutuo fondiario, dal D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385 (Testo Unico Bancario), il quale assegna al mutuatario la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito in tutto o in parte (art. 40), avendo evidenziatopure la Corte di merito che l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di mutuo stipulato tra la società in bonise la Banca e di cui si discute prevedeva espressamente il rimborso anticipato del mutuo e che, nella specie, tale facoltà era stata esercitata dalla società debitrice ben quattro anni dopol'ammortamento del relativo contratto e ben quattro anni prima del suo fallimento e,quindi, in un tempo non sospetto.
In realtà, esplicitamente la Corte territoriale ha afferma to la superfluità di ogni verifica in punto di sussistenza del requisito dell' eventus damni e dell'effettività del pregiudizio asseritodall’attore. Il motivo, pur evocando una parte della motivazione della sentenza impugnata espressamente ritenuta dirimente dalla Corte territoriale,non la sottopone a specifica critica, ed è, invece, sostanzialmente, tutto volto a censurare la motivazione in punto di eventus damni.Le ragioni esposte assorbono ogni altra questione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il