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Ordinanza — n. 30019/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes detention extension for lack of objective grounds and proper legal motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30019/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Judge's decision extending the detention of a foreign national in Italy. The applicant argued the extension lacked objective grounds and proper motivation under immigration law. The court ruled that the extension was invalid due to the absence of substantiated reasons and the expiration of the legal deadline for validation.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 13 Cost.; The extension of detention requires objective grounds and strict motivation; failure to prove these grounds or to act within the statutory deadline renders the measure void.

Parole chiave

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detention extension immigration detention lack of motivation objective grounds statutory deadline foreign national Cassation quashing assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Visto l’art. 14 comma 5 D.
Art. 13 Cost.
286/98 - Motivazione inesistente - Violazione del principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.
Art. 10, Cost.
Art. 382, c.p.c.
11.- Alla ritenuta fondatezze dei ricorsi riuniti consegue la cassazione senza rinvio dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod.
art. 13 Cost
286/98 - Motivazione inesistente - Violazione del principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8561/2021
Cass. n. 11028/2009
Cass. n. 23007/2010
Cass. nn. 18583/2012
Cass. n. 22882/2018
Cass. n. 30876/2018
Cass. n. 19299/2021
Cass. n. 7749/2023
Cass. Sez. U. n. 2
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 2
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6911/2023R.G. proposto da : SANGARE KARIM (o SONGARE KARIM), elettivamente domiciliato in LECCE VIA G.TOMA, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI nel proc. n. 851/2023 depositato il 27/03/2023 e avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI nel proc. n. 851/2023 depositato il 12 aprile 2024 NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 9652/2023R.G. proposto da:

SANGARE KARIM (o SONGARE KARIM), elettivamente domiciliato in LECCE VIA G.TOMA, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI nel proc. n. 851/2023 depositato il 27/04/2023. e avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI nel proc. n. 851/2023 in data 26/05/2023 depositato il 31 maggio 2023. NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 2794/2024R.G. proposto da:

SANGARE KARIM (o SONGARE KARIM), elettivamente domiciliato in LECCE VIA G.TOMA, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI nel proc. n. 851/2023 in data 26/05/2023 depositato il 31 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- (proc. r.g.n. 6911/2023) - Il Giudice di Pace di Brindisi ha prorogato il trattenimento di SONGARE (o SANGARE, così nel decreto impugnato) Karim, c.f.

SNGKRM90A01Z313C, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con decreto in data 27 marzo 2023 nel proc. r.g.n. 851/2023, su richiesta della Questura di Brindisi motivata dal fatto che l’Ambasciata in Costa d’Avorio non aveva ancora riscontrato le istanze della Questura. Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione dell’anzidetto decreto.

Il Ministero dell’Interno che è rimasto intimato. 2.- (proc. r.g.n. 6911/2023) - Il Giudice di Pace di Brindisi ha respinto, con ordinanza in data 12 aprile 2024 nel proc. r.g.n. 851/2023, l’istanza di riesame del trattenimento presentata da SANGARE (così in ricorso e nell’ordinanza impugnata) Karim trattenuto presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco”, a seguito di convalida del trattenimento in data 3 marzo 2023 e proroga in data 27 marzo 2023, su richiesta della Questura di Brindisi. Il cittadino straniero ha chiesto, con due mezzi illustrati con memoria, la cassazione dell’anzidetto decreto.

Il Ministero dell’Interno che è rimasto intimato. 3.- (proc. r.g.n. 9652/2023) - Il Giudice di Pace di Brindisi ha prorogato il trattenimento di SANGARE (così nel ricorso e nel decreto impugnato) Karim, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con decreto deposito il 27 aprile 2023 nel proc. r.g.n. 851/2023, su richiesta della Questura di Brindisi motivata dal fatto che l’Ambasciata in Costa d’Avorio non aveva ancora riscontrato le istanze della Questura, con il seguente dispostivo “ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con il seguente dispositivo:

“Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.P.R. di Brindisi per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decreto di fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione. Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30”. Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione dell’anzidetto decreto.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione. 4.- (proc. r.g.n. 9652/2023) - Il Giudice di Pace di Brindisi ha prorogato il trattenimento di SONGARE (così nel ricorso e nel decreto impugnato) Karim, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con decreto in data 26 maggio 2023 nel proc. r.g.n. 851/2023, su richiesta della Questura di Brindisi motivata dal fatto che l’Ambasciata in Costa d’Avorio non aveva ancora riscontrato le istanze della Questura, con il seguente dispositivo “dispone la proroga, sussistendo i presupposti di legge… in considerazione della probabile ed imminente organizzazione di un volo charter” Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione dell’anzidetto decreto.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. 5.- (proc. r.g.n. 2794/2024) – Il ricorso è copia identica del ricorso già esaminato, relativo al decreto del Giudice di Pace di Brindisi emesso in data 26 maggio 2023. È stata disposta la trattazione camerale di tutti i ricorsi. CONSIDERATO CHE: 6.- Preliminarmente va dato atto che i procedimenti individuati con i numeri di R.G. 6911/2023, 9652/2023 e 2794/2024 riguardano quattro provvedimenti emessi dal Giudice di pace di Brindisi nel proc. r.g. 851/2023, rispettivamente in data 27 marzo 2023, 12 aprile 2023, 26 aprile 2023 e 26 maggio 2023, e sono stati riuniti all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024 per connessione oggettiva e soggettiva, atteso che il ricorrente, pur individuato alternativamente come SONGARE KARIM o SANGARE KARIM, è identificato a mezzo il medesimo codice fiscale SNGKRM90A01Z313C dal difensore costituito.

Si devepassare all’esame dei motivi proposti nei singoli ricorsi. 7.- (proc. n.r.g. 6911/2023) Nel ricorso proposto avverso il decreto del Giudice di Pace in data 27 marzo 2023, il ricorrente con un unico motivo denuncia “Violazione dell’art. 14 co. 5, d.lg n. 286/98 - Motivazione inesistente - Violazione del principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.

10. Cost.” Si duole che il Giudice di Pace abbia concesso la proroga del trattenimento in c.p.r. senza adeguata motivazione e in violazione dell’art. 14, co. 5 del d.lg 286/1988, che consente la proroga solo in presenza di gravi ragioni oggettive e tipizzate, che non sono state provate né accertate dal Giudice di Pace. Il motivo è fondato e va accolto. L'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni:

a) l'una dettata dalle "gravi difficoltà" nell'accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima "qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione";

b) l'altra dalla necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio". La norma è diretta a regolare l'attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato. Questa Corte ha già affermato che «In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatri»(Cass. n. 25875/2021,) e che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.» (Cass. n. 610/2022; conf.

Cass. n. 8578/2023). Il provvedimento impugnato esaurisce la sua motivazione nella formula di verificata sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il CPR, ma non ne illustra le ragioni, palesando una motivazione meramente apparente. 8.- (proc. n.r.g. 6911/2023) Nel ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa il 12 aprile 2023, il ricorrente con il primo motivo denuncia “Violazione degli artt.112, 113 e 115 c.p.c e 14 d.lg n. 286/98 – Motivazione illogica e manifesta violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di disponibilità delle prove, nonché di pronuncia secondo diritto” e si duole che il Giudice di Pace, in presenza di una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata prima che venisse adottato il decreto di espulsione del ricorrente, abbia rigettato l’istanza di revoca del trattenimento desumendo che la richiesta di permesso di soggiorno fosse stata rigettata sulla scorta della mera assenza in atti del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno; con il secondo motivo denuncia “Violazione degli artt.112 e 115 c.p.c – Motivazione illogica e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di specifica discussione tra le parti.” per la parte di provvedimento in cui il rigetto dell’istanza di riesame del trattenimento è motivata assumendo che non fossero stati tempestivamente rappresentati nel ricorso in opposizione al decreto di espulsione le ragioni a ciò ostative, sebbene il ricorrente vi avesse provveduto, ed avesse vieppiù allegato la copia del ricorso di opposizione al decreto di espulsione, nel quale era presente il denunciato vizio del provvedimento espulsivo.

Il secondo motivo è fondato per le medesime ragioni espresse sub 7.2., attesa la mera apparenza della motivazione; resta assorbito il primo motivo. 9.- (proc. r.g.n. 9652/2023) Nel ricorso proposto avverso il decreto emesso in data 26 aprile 2023 il ricorrente con un unico motivo denuncia “Violazione dell’art. 14 co. 5, d.lg n. 286/98 - Motivazione inesistente - Violazione del principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.

10. Cost.” Si duole che il Giudice di Pace abbia concesso la proroga del trattenimento in c.p.r. senza adeguata motivazione e in violazione dell’art. 14, co. 5 del d.lg 286/1988, che consente la proroga solo in presenza di gravi ragioni oggettive e tipizzate, che non sono state provate né accertate dal Giudice di Pace. Il motivo è fondato per le medesime ragioni espresse sub 7.2., attesa la mera apparenza della motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della proroga. 10.- (proc. r.g.n. 9652/2023 e proc. r.g.n. 2794/2024) – In entrambi i procedimenti è presente il medesimo ricorso proposto avverso il decreto emesso in data 26 maggio 2023 e depositato il 31 maggio 2023. Il ricorrente con un unico motivo denuncia “Violazione dell’art. 14 co. 5, d.lg n. 286/98 - Motivazione inesistente - Violazione del principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.

10. Cost.” Si duole che il Giudice di Pace abbia concesso la proroga del trattenimento in CPR senza adeguata motivazione e in violazione dell’art. 14, co. 5 del d.lg 286/1988, che consente la proroga solo in presenza di gravi ragioni oggettive e tipizzate, che non sono state provate né accertate dal Giudice di Pace. Il motivo è fondato per le medesime ragioni espresse sub 7.2., attesa la mera apparenza della motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della proroga. 11.- Alla ritenuta fondatezze dei ricorsi riuniti consegue la cassazione senza rinvio dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. 12.-Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore, ove formulata, di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 2