Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Poste Italiane, did not act within this timeframe, while the respondent, Generatel, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7645/2024 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in R oma, al viale Europa n. 190, presso lo studio dell’ A vvocato Alessia Baroni (BRNLSS73L60H501Z) che la rappresenta e difende unitamente all'AvvocatoAnna Maria Rosaria Ursino (RSNNMR57E41H224U). -ricorrente- contro GENERTEL S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, al viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Malatesta (MLTFNC68P19B963X) che larappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4265/2024 depositata il 07/03/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il