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Decreto — n. 29910/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 29910/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, I.F.I. COSTRUZIONI S.R.L., represented by two lawyers, did not request a decision on the proposed settlement before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal settlement offer deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure deemed renunciation sospensione dell'esecuzione spese di esecuzione cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19855/2022 R.G. proposto da : "I.F.I. COSTRUZIONI S.R.L.", elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROVERETO, 7, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI ROBERTO (RNCRRT85D05H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRETELLA MARIO (CRTMRA50C09I483X) -ricorrente- FALLIMENTO I.A.C.P. FUTURA S.R.L., elettivamente domiciliato in SALERNO CORSO GARIBALDI 31, presso lo studio dell’avvocato AMENDOLA LUIGI (MNDLGU64L04H703R) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.734/2022 depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg