Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing R R Immobiliare, did not act to preserve the case while the opposing party, representing Fallimento Cogep Srl, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4348/2022 R.G. proposto da : R R IMMOBILIARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell’avvocato CONSOLI XIBILIA FRANCESCO (CNSFNC44T03C351B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONSOLI GIUSEPPE (CNSGPP78T25C351S) -ricorrente- contro FALLIMENTO COGEP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO SALVATORE MARIA (PPPSVT66L24C351O) rappresentato e difeso dall'avvocato PAPPALARDO ANTONIO MAURO (PPPNNM67B25C351N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2052/2021 depositata il 16/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di