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Ordinanza Interlocutoria — n. 29590/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to absent party in appeal invalid; personal service ordered under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal to the absent party 'Finworld' s.p.a. null and void because it was served at an address different from that prescribed by law. Although the service had a connection to the recipient, the specific location violated Article 330, paragraph 3, of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered a new personal notification to be made within thirty days, pending the party's appearance.

Regesto Legislator

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Art. 330, 3° co., cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: Notification of a cassation appeal to a party remaining absent in the appeal stage must be performed personally at the domicile or address legally prescribed; failure to comply renders the notification null, necessitating a renewal of service within the brief term for appeal.

Parole chiave

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cassation appeal notification absent party service Civil Procedure Code null notification personal service requirement renewal of notification appeal stage absence procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 330, 3° co., cod. proc. civ.
Art. 291 cod. proc. civ.
c iv ., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11485
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Testo completo

rel. R.G.N.: 22505/2020 dott. Luciano Varotti -Consigliere Cron.: dott. Luigi D’Orazio -Consigliere Rep.: dott. Eleonora Reggiani - Consigliere C.C.: 8 / 10 /2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22505- 20 20 R.G. proposto da: TLA TV s.r.l. di Abbaneo Luisa – c.f. /p.i.v.a. 00 319590675 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Antonio Lucianelli e dall’avvocato Enrico Romanoed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna.

RICORRENTE contro REGIONE CAMPANIA – c.f. 80011990639 - in persona del Presidente dell a Giunta regionale pro tempore. INTIMATA e FINWORLD s.p.a. –c.f. 01744100601 -in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 5777dei 12/28.11.2019 della Corte d’Appello di N a poli , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 8 ottobre2024 del consigliere dott. Luigi Abete, rilevato che il ricorso per cassazione risulta alla “Finworld” s.p.a., contumace in grado d’appello, notificato all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato Tommaso Santoro e dell’avvocato Annamaria Vozza, difensori in primo grado della stessa “Finworld”; ritenuto necessario, pur in esito all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio tra la “TLA TV s.r.l. di Abbaneo Luisa” e la Regione Campania e la “Finworld” s.p.a., far luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione personalmente alla “Finworld”; ritenuto invero che questa Corte spiega chela notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, 3° co., cod.proc. c iv ., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 cod.proc. c iv ., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (cfr.

Cass. (o rd.) 11.5.2018, n. 11485);

P.Q.M.

dispone farsi luogo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte personalmente alla “Finworld” s.p.a.; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’8 ottobre2024. Ilpresidente dottor Marco Marulli