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Ordinanza — n. 29419/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows material error correction to order lawyer's fee deduction in cassation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a request for material error correction regarding its own 2022 ruling that annulled an expulsion order. The appellant's lawyer argued the court failed to order the deduction of litigation costs in his favor, a request explicitly made in the original appeal. The court ruled that such a request constitutes a material error rather than an autonomous claim, making the correction procedure under the Civil Procedure Code the appropriate remedy to ensure the lawyer receives an enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A request for the deduction of a defender's fees omitted in a cassation judgment constitutes a material error subject to correction under the special procedure, rather than an autonomous claim requiring ordinary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs deduction Cassation Court ruling defender's fees enforceable title Civil Procedure Code omission of order dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 16037/2010
Cass., 12437/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n.22648/2020 R.G. proposto da : HOSSAIN SHOAIVE, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour, 139, pres s o lo studio dell’ Avv. Luigi Migliaccio (MGLLGU74C26H703S), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro UTG PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore -intimato - avverso l a sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 37571/2022depositata in data 22/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Questa Corte, con sentenzan. 37571/2022 depositata in data 22 dicembre 2022, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 22648/2020 R.G., promosso da Hossain Shoaive contro la Prefettura di Napoli, accogliendo il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annullando il decreto di espulsione emesso a carico del medesimo in data 27 novembre 2019.

2. Hossain Shoaive ha chiesto la correzione della menzionata sentenza, poiché questa Corte, nel condannare la Prefettura intimata al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio, come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso (pag. 13). La Prefettura di Napoli non ha svolto difese. Considerato che:

3. Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originario ricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria sentenzan. 37571del 2022, depositata in data 22 dicembre 202 2 , siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nel dispositivo, a pag. 4 dell'ordinanza, riga 13, dopo l’interpunzione che segue alle parole “edaccessori di legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente Avv. Luigi Migliaccio". Dispone che la correzione sia annotata