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Ordinanza — n. 29415/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds regarding enforceable debt in bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29415/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible under Article 360bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that a debt decree should be binding on the bankruptcy estate without prior judicial declaration of enforceability, but the court found no new grounds to alter established case law. Consequently, the ruling rejected the claim that the lower court misapplied the principle requiring formal enforceability for bankruptcy admission.

Regesto Legislator

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Art. 45 l. fall.; Art. 647 c.p.c.; Art. 360bis c.p.c.: A debt decree acquires substantive res judicata status and serves as an unchallengeable title for bankruptcy admission only upon the judge's declaration of enforceability under Art. 647 c.p.c., rendering appeals based on this principle inadmissible if they do not introduce new grounds.

Parole chiave

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bankruptcy debt admission enforceability declaration res judicata bankruptcy inadmissible appeal debt decree validity pagamento del subappaltatore indennità per lavoro ridotto compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 45 l. fall.
Art. 647 c.p.c.
Art. 360bis cod. proc. civ.
1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. .
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 647 c.p
art. 360bis cod. proc. civ
1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022
1.1 Come già affermato da questa Corte (Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022) la questione è manifestamente infondata, in quanto l’interpretazione degli artt.
Cass. n. 24157 del 2020
Cass. n. 21583 del 2018
Cass. n. 1774 del 2018
Cass. n. 23775 del 2017
Cass. n. 3987 del 2016
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29396/2021 r.g. proposto da: BIANCO M IRELLA , rappresentata e difesa dall’avv. Michele La Francesca per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro FALLIMENTO A.N.F.E. -intimato - avverso il decreto n. 543/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 15 ottobre 2021 e comunicato in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024dal Consigliere dott. Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 15.10.2021, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Mirella Bianco per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, Delegazione Regionale Sicilia, dell’intero creditodi € 81.095,57, insinuato con richiesta di sua collocazione privilegiata ai sensi dell’art.2751 bis n.1 cod. civ. , che il G.D. aveva ammesso nel minor ammontare di €6.198,42, perché per il resto documentato solo da un decreto ingiu ntivo inopponibile alla massa.

2. Il Tribunale ha rilevato: che , in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che nella specie il provvedimento monitorio era stato munito del timbro di definitiva esecutorietà solo in data successiva alla sentenza dichiarativa e non era opponibile alla massa dei creditori; che l’opponente non aveva prodotto alcuna ulteriore documentazione idonea a provare l’esistenza del proprio credito di lavoro.

Il decreto è stato impugnato da Mirella Bianco con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di doglianza. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Va, in via preliminare, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 45 l. fall. e 647 cod. proc. civ. sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. 1.1 Come già affermato da questa Corte (Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022) la questione è manifestamente infondata, in quanto l’interpretazione degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento è coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivoa garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato. 1.2 Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sul rilievo che il principio di diritto in base al quale il tribunale ha respinto l’opposizione sarebbe errato o comunque non applicabile al caso di specie. 1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. .

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non contrastato dalla ricorrente con argomenti idonei a condurre a un mutamento della giurisprudenza sul punto, che il decreto ingiuntivo acquistaefficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile perl'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averecontrollato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza diopposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647cod. p roc. civ . ( fra moltissime, Cass. n. n. 24157 del 2020; n.21583 del 2018; n.1774 del 2018 ; n. 23775 del 2017; n. 3987 del 2016).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, in cui il Fallimento intimatonon ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l l a ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis