Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled no double contribution applies to voluntary withdrawals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the case. Although the lower court had rejected the tenant's claim for rent reimbursement based on contract renewal, the appeal was abandoned before substantive review. Consequently, the court ruled that the special double contribution fee does not apply to voluntary withdrawals, exempting the client from this sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; The special double contribution for cassation appeals is a sanction of strict interpretation applicable only to rejected appeals or declarations of inadmissibility, and does not extend to voluntary withdrawals by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6377/2022 R.G. proposto da : METALCOMMERCE s.r.l., con sede in Maltignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Ascoli Piceno, Rua del Papavero n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Luzi (LZUFBA65R22F205E), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di NETURBA' s.r.l. in liquidazione -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Ascoli n. 42 /202 2 depositat o i l 18/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA 1. Con contratto di locazione in data 28 giugno 2009 Neturbà s.r.l. concedeva in godimento a Metalcommerce s.r.l. una porzione di terreno ubicata in Maltignano (AP), che la società conduttrice dichiarava di voler adibire ad attività di deposito e stoccaggio di rottami e cascami ferrosi e non ferrosi. Le parti pattuivano all’art. 6 del contratto che “eventuali lavori effettuati dal conduttore, come ad esempio lavori di pavimentazione, installazione impianti elettrici, rete fognaria o altre migliorie, sono autorizzati dal locatore [e] saranno rimborsati al conduttore alla scadenza del sesto anno se non rinnovato”.
2. Il giudice delegato al fallimento di Neturbà s.r.l. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito postergato di € 60.701 ceduto a Metalcommerce s.r.l.; inoltre, dato atto della declaratoria di improcedibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo proposta da Metalcommerce s.r.l. al fine di verificare l’entità delle opere realizzate sul terreno ottenuto in locazione dalla fallita ed i relativi costi, riteneva che si fosse formato un rigetto implicito sulla domanda di insinuazione avente ad oggetto tale ulteriore voce di credito, pari a € 208.000.
2. Il Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito dell’opposizione proposta da Metalcommerce s.r.l., condivideva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – la decisione del giudice relatore in merito all’inammissibilità della prova testimoniale richiesta, dedotta in violazione dell’art. 2722 cod. civ., e reputava la stessa del tutto irrilevante, rilevando, peraltro, che era stata articolata “in maniera estremamente generica così come la sollecitata ctu”. Osservava, inoltre, che l’art. 6 del contratto di locazione prevedeva espressamente che il rimborso dei costi delle opere asseritamente effettuate dal conduttore sul terreno concessogli in locazione sarebbe stato possibile solo nell’ipotesi di cessazione del contratto alla prima scadenza, mentre nel caso di specie il rapporto si era rinnovato atale scadenza.
3. Metalcommerce s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 18 gennaio 2022, prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Neturbà s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito del relativo potere. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
P.Q.M.
La Corte d