Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29246/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows bankruptcy lawyer's claim despite non-appearance, ruling procedural dismissal invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29246/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the first ground of appeal admissible while dismissing the second as inadmissible. The appellant argued the lower court erred by dismissing a bankruptcy fee claim due to the parties' non-appearance, whereas the respondent contended the claim was procedurally barred. The court ruled that bankruptcy proceedings are inquisitorial and require a merits decision even without party presence, rejecting the harsher 'improcedibility' sanction applied to the appeal. Consequently, the contested decree was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 l. fall.; Art. 348, comma 2 c.p.c.: In bankruptcy proceedings, the judge must decide on the merits even if parties do not appear, as the inquisitorial nature precludes declaring the appeal improcedible solely due to non-appearance.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy proceedings inquisitorial system non-appearance sanction improcedibility declaration remittitur to appeal court legal fees liquidation procedural dismissal violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 l. fall.
Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.1.2021 reso in udienza, ha dichiarato improcedibile, in ragione della mancata comparizione d elle parti all’udienza medesima, il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avv.
Art. 348, comma 2 c.p.c.
Art. 737-742-bis c.p.c.
Art. 25, comma 1 n. 4 e 26 R.D. n. 267/1942
Art. 111 Cost.
267/1942 e con l’art. 111 Cost. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1 n.
art. 111 Cost
267/1942 e con l’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25967 del 16/11/2020
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27531 del 02/12/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5812-2021 r.g. proposto da: LUCA RIPOLI, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Manca (MNCFPP69B11H501A) giusta procura specialein calce al ricorso - ricorrente - contro FALLIMENTO ABC INDUSTRIA F INANZA S.p.A., in persona del curatore p.t., , rappresentato e difeso, dall’ a vv. Giovanni Beatrice (BTNGNN73H08A783Y) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il provvedimento reso in data 13.1.202 1 , depositat o in pari data dal Tribunale di Roma;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.1.2021 reso in udienza, ha dichiarato improcedibile, in ragione della mancata comparizione d elle parti all’udienza medesima, il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avv. Luca Ripoli contro il decreto del giudice delegatoal Fallimento della ABC Industria Finanza s.p.a. di liquidazione dei compensi dovutigli per aver prestato la propria opera professionale in favore della procedura, n 2.Il provvedimento è stat o impugnat o da ll ’ a vv. Ripoli con ricorso per cassazione affidato a due motivi .

Il F allimento ha depositato controricorso,col quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli articoli da 737 a 742-bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1 n. 4 e 26 R.D. n. 267/1942 e con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4c.p.c.”, dolendosi – in sintesi – del l’erroneità del provvedimento impugnato , in quanto il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, nonostante la mancata comparizione delle parti all’udienza. 1.2 Il motivo è fondato.

Come già affermato da questa Corte, il giudice del procedimento camerale, quale è il reclamo ex art. 26 l. fall., verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve decidere sul merito della controversia anche nel caso in cui nessuna delle parti compaia all’udienza, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall'impulso officioso.

La sanzione dell' "improcedibilità" costruisce infatti acarico del reclamante - nel totale silenzio della legge sul punto - un onere processuale addirittura più rigoroso di quello previsto a carico dell'appellante nel processo ordinario di cognizione, dato che - per l'espresso disposto dell' art. 348, comma 2 , c.p.c. - l'improcedibilità dell'appello si determina solo qualora l'appellante ometta di comparire, non soltanto alla prima udienza, ma anche a quella successiva cui il giudice deve rinviare la causa(Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 25967del 16/11/2020; v. anche:

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27531del 02/12/2020).

2. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà all’esame nel merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 4, comma 9, del D.M. n. 10/03/2014 n. 55 del Ministero della Giustizia”va invece dichiarato inammissibile, in quanto attiene a questione che il tribunale non ha esaminato e che dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio