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Ordinanza — n. 29123/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal dismissal for failing to address late filing request and long limitation period issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29123/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's dismissal of a late objection regarding curator fees in a bankruptcy liquidation. The appellant argued the appeal period should be extended because they were unaware of the proceedings until after the liquidation decree was issued. The court held that the lower court erred by not examining the appellant's request for a time extension or the applicability of the long appeal period, which requires legal knowledge of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 4 l. fall.; Art. 327 c.p.c.: The long appeal period begins only upon legal knowledge of the proceedings; failure to address a request for time extension or apply the long period violates the right of defense.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation long appeal period right of defense time extension request procedural nullity revoca del fallimento revoca dell'esecutore testamentario revoca della moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 4 l. fall.
La corte territoriale, - senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini avanzata dalla reclamante - ha osservato: che l’art. 26 comma 4 l.
Art. 327 c.p.c.
termine lungo di impugnazione, di cui all’art. 327, 1° comma c.p.c.
art. 327 c.p
In difetto, operanoinvece il 2° comma dell’art. 327 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il primo motivo, la ricorrent e , denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 24 Cost
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 Cost., 26 l.
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17799-2019proposto da: NORD AUTO S.R.L.IN LIQUIDAZIONE (già BONINSEGNI S.R.L.), rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o FRANCESCO INNOCENTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BACCANI FRANCESCA e FRATINI ANDREA; -intimati - avverso il DECRETO del la CORTE D ’ APPELLO DI FIRENZE depositato l’1/4/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. La C orte d’appello di Firenze , con decreto del 1°/4/2019, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto l’8/2/2018 da Boninsegni s.r.l. (ora Nord Auto s.r.l.)in liquidazione, società il cui fallimento era stato revocato con sentenza passata in giudicato, avverso il decreto Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 dell’11/6/2016, col quale il T ribunale di Arezzo aveva posto a suo carico il compenso dei curatori. 1.2.

La corte territoriale, - senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini avanzata dalla reclamante - ha osservato: che l’art. 26 comma 4 l. fall. è espressione di un principio immanente in tutto l’ordinamento processuale, che impone che i provvedimenti decisori diventino intangibili decorso un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto gli interessati; che, comunque, il reclamo era tardivo anche ai sensi del1° comma dell’art. 327 c.p.c., essendo ampiamente decorso il termine semestrale di impugnazione previsto dalla norma, pur volendo tener conto del periodo di sospensione feriale. 1.3.

Nord Auto s.r.l. in liquidazione,con ricorso notificato il 31/5/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Francesca Baccani e AndreaFratini, già curatori del Fallimento Boninsegni s.r.l. in liquidazione, sono rimastiintimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. La Corte dà atto che la memoria depositata dalla ricorrente non si riferisce al giudizio in esame. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., lamenta la nullità del decreto impugnato per aver la corte d’appello omesso di pronunciare sull a sua istanza di rimessione in termini, giustificata dal fatto che il decretodi liquidazione era stato emesso a sua insaputa dopo la chiusura del fallimento e non le era mai stato comunicato o notificato, e che essa era a venuta a conoscenza della sua esistenza, senza peraltro averne potuto prendere visione, solo il Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 29/1/2018, all’atto della ricezione della richiesta di pagamento proveniente dal legale dei curatori. 3.2.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 Cost., 26 l. fall. e 327 c.p.c.. Osserva che il decreto impugnato ha violato ilsuo diritto di difesa, posto che il termine “lungo” di impugnazione decorre sempre che la parte soccombente abbia avuto conoscenza legale del procedimento al cui esito è stato emesso il provvedimento di cui è destinataria. 3.3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,sono fondati. 3.4. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini e perciò senza accertare se fosse vero o meno che la società reclamante, oltre a non aver avuto rituale comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione del compenso dei curatori, non aveva mai avuto conoscenza del la pendenza stessa del procedimento conclusosi con l’emissione del provvedimento impugnato , emesso a sua insaputa dopo la revoca del fallimento. 3.5.

La corte del merito ha, in sostanza, del tutto omesso di considerare che il c.d. termine lungo di impugnazione, di cui all’art. 327, 1° comma c.p.c. (così come quello previsto dall’art. 26, 4° comma. l. fall.) inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato a condizione che la parte soccombente abbia partecipato al processo o, se rimasta contumace, ne abbia avuto legale conoscenza. 3.6. In difetto, operanoinvece il 2° comma dell’art. 327 c.p.c. (nel cui ambito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi della mera nullità della notifica dell’atto introduttivo del processo va distinta da quella in cui la notifica non vi sia stata o sia da considerarsi inesistente)o, comunque, l’istituto generale Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 della rimessione in termini, entrambi espressione di un elementare principio di civiltà giuridicache impone il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. 3.7.

All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 3.8. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale Nord Auto lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i prim i due motiv i di ricorso , assorbit o il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimi