Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29122/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29122/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a company representing AL.MAR., challenged a lower court judgment against the Municipality of Aci Castello, but remained silent on the proposed definition. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Silence by the appellant regarding the proposed definition of the judgment within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings silence as waiver proposed definition forty-day period litigation costs allocation cassation appeal dismissal statutory time limits termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
2163/2021della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2163/2021della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13740- 20 22 R.G. proposto da: AL.MAR. di Castorina Luigi Alberto s.r.l. - c.f. 01967850874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procur a speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Ivan Randazzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Guerino Fares. RICORRENTE contro COMUNE di Aci Castello – c.f. 00162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Giovanna Miano dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato Marcello Magnano di San Lio.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2163/2021della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l’ 11 nove