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Decreto — n. 29121/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29121/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29121/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6339- 20 21 R.G. proposto da: VALPESCE s.r.l. -c.f. 03369930874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Milena Pafumi e dall’avvocato Ivan Randazzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Guerino Fares. RICORRENTE contro COMUNE di Aci Castello – c.f. 00162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Giovanna Miano dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato Marcello Magnano di San Lio.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29121/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 6339- 20 21 R.G. proposto da: VALPESCE s.r.l. -c.f. 03369930874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Milena Pafumi e dall’avvocato Ivan Randazzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Guerino Fares. RICORRENTE contro COMUNE di Aci Castello – c.f. 00162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Giovanna Miano dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato Marcello Magnano di San Lio.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione termine processuale perentorio rinvio del dibattimento abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione decadenza legale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1264/2020della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6339- 20 21 R.G. proposto da: VALPESCE s.r.l. -c.f. 03369930874 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Milena Pafumi e dall’avvocato Ivan Randazzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Guerino Fares. RICORRENTE contro COMUNE di Aci Castello – c.f. 00162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Giovanna Miano dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avvocato Marcello Magnano di San Lio.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1264/2020della Corte d’Appello di Catania; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l’ 11 n