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Decreto — n. 29118/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29118/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1722 -2024 R.G. proposto da: PORTO RITA - c.f. PRTRTI48D62D969D – elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla via Domenico Gaudio, n. 48, presso lo studio dell’avvocato Egidio Tucci che larappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COSENZA –p.i.v.a. 00314410788 / c.f. 0 0347720781 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, presso lo studio dell’avvocato Nicola Carolillo e dell’avvocato Carmelo Triulcio che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale amargine del controricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29118/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1722 -2024 R.G. proposto da: PORTO RITA - c.f. PRTRTI48D62D969D – elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla via Domenico Gaudio, n. 48, presso lo studio dell’avvocato Egidio Tucci che larappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COSENZA –p.i.v.a. 00314410788 / c.f. 0 0347720781 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, presso lo studio dell’avvocato Nicola Carolillo e dell’avvocato Carmelo Triulcio che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale amargine del controricorso.

Parole chiave

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termine di comunicazione inosservanza del termine perentorio ritardi procedurali notificazione della decisione termine di disdetta inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
713/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1722 -2024 R.G. proposto da: PORTO RITA - c.f. PRTRTI48D62D969D – elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla via Domenico Gaudio, n. 48, presso lo studio dell’avvocato Egidio Tucci che larappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COSENZA –p.i.v.a. 00314410788 / c.f. 0 0347720781 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, presso lo studio dell’avvocato Nicola Carolillo e dell’avvocato Carmelo Triulcio che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale amargine del controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 713/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,l’ 11