Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Udinese Calcio S.p.A., challenged a lower court judgment, while the respondent, the Municipality of Udine, opposed the appeal. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1667- 20 2 4 R.G. proposto da: UDINESE CALCIO s.p.a. -c.f. 00442660304 / p.i.v.a. 00563000306– in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Eustachio Manfredi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Andrea Franchin ed all’avvocato Luca De Pauli la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di UDINE – c. f. 0 0168650307 - in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via B.
Tortolini, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Natalia Paoletti che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giacomo Martinuzzi ed all’avvocato Claudia Micelli –questi ultimi dell’avvocatura municipale - lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 294 dei 26.4/6.6.2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l