Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by IMPROMED s.p.a. against the Court of Appeal of Naples was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to terminate the proceedings. Consequently, the judgment declared the case extinct and ordered IMPROMED to reimburse the controricorrente and the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within forty days deems the appeal withdrawn and extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23514 -2023 R.G. R.G. proposto da: IMPROMED s.p.a. (già “Impromed Consorzio Stabile” s.p.a.) - p . i . v.a. 07831360636– elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli,alla via Benedetto Croce, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Antonio Magliocca che la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e in calce al ricorso. RICORRENTE contro SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI – c.f. 00875360018 - in persona del procuratore speciale dottor Luigi Barone - Direttore sinistri - in virtù di procure speciali autenticate a ministero notar Angelo Chianale del 13.7.2023 e del 23.7.2023, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, presso lo studio dell’avvocato Paolo de Divitiis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE e COZZOLINO GIUSEPPE – c.f. CZZGPP59E01G190U – COZZOLINO RAFFAELE – c.f. CZZRFL60S28G190G -COZZOLINO DOMENICO – c.f. CZZDNC65L03G190V -COZZOLINO CLEMENTINA – c.f. CZZCMN67R62G190N - COZZOLINO ANGELO –c.f. CZZNGL74C25H931I - COZZOLINO ANDREA – c.f. CZZNDR76L16G190T - INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1668/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processualilimitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , “ Società Reale Mutua di Assicurazioni”,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00. Così deciso in Roma