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Decreto — n. 29109/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29109/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28718- 20 21 R.G. proposto da: A.S.F.O. –ASSOCIAZIONE SERVIZI per la FORMAZIONE e l’ORIENTAMENTO in liquidazione - p.i.v.a. 01476040413 - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura special e in calce al ricorso dall’avvocato Antonella Storoni edall’avvocato Nicola Vincenzo Selva Verzicaed elettivamente domiciliatain Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio del dottor Fabio Trinca. RICORRENTE contro REGIONE MARCHE- c.f. 80008630420 - in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difes a in virtù di procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato Lucilla Di Ianni– che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Ancona,alla piazza Cavour , n. 23 , presso l a s ede dell ’A vvocat ura regionale .

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29109/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 28718- 20 21 R.G. proposto da: A.S.F.O. –ASSOCIAZIONE SERVIZI per la FORMAZIONE e l’ORIENTAMENTO in liquidazione - p.i.v.a. 01476040413 - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura special e in calce al ricorso dall’avvocato Antonella Storoni edall’avvocato Nicola Vincenzo Selva Verzicaed elettivamente domiciliatain Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio del dottor Fabio Trinca. RICORRENTE contro REGIONE MARCHE- c.f. 80008630420 - in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difes a in virtù di procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato Lucilla Di Ianni– che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Ancona,alla piazza Cavour , n. 23 , presso l a s ede dell ’A vvocat ura regionale .

Parole chiave

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deposito tardivo abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione ritiro dell'istanza giudiziaria ritardo ingiustificato inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
390/2021della Corte d’Appello di Ancona; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28718- 20 21 R.G. proposto da: A.S.F.O. –ASSOCIAZIONE SERVIZI per la FORMAZIONE e l’ORIENTAMENTO in liquidazione - p.i.v.a. 01476040413 - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura special e in calce al ricorso dall’avvocato Antonella Storoni edall’avvocato Nicola Vincenzo Selva Verzicaed elettivamente domiciliatain Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio del dottor Fabio Trinca. RICORRENTE contro REGIONE MARCHE- c.f. 80008630420 - in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difes a in virtù di procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato Lucilla Di Ianni– che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Ancona,alla piazza Cavour , n. 23 , presso l a s ede dell ’A vvocat ura regionale .

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 390/2021della Corte d’Appello di Ancona; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l’ 11 nov