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Decreto — n. 29106/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 29106/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal and incidental appeal extinguished because the parties failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry of Infrastructure and I.A.C.E. were the primary litigants in a construction contract dispute. Consequently, the court ordered the integral compensation of litigation costs between the constituted parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings statutory time limit failure to request decision compensation of costs incidental appeal Corte di Cassazione art. 380-bis c.p.c. inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
2722/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali limitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese di cui senz’altro si giustifica l’integrale compensazione(nulla per le spese nei confronti dellaparte rimasta intimata);
art. 380-bis c.p
2722/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devonointendersi rinunciati e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ SOSTENIBILI (già Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti) - c.f. 97532760580 – PROVVEDITORATO OO.PP. per il LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro I.A.C.E. –Impresa Appalti Costruzioni Edilizie s.p.a. -c.f./p.i.v.a. 01790911000 - (in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la “Bandettini Costruzioni” s.r.l., la “Impresa Mancini” s.r.l., la “Società Appalti Progettazioni SAPP” s.r.l. e la “Società Tecnologie Elettromeccaniche Italstem” s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato professor Domenico Porraro che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorsocon ricorso incidentale.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE INCIDENTALE e CURATORE del fallimento della “R C Restauri e Costruzioni” s.r.l., in persona dell’avvocato Lucia Fantozzi. INTIMATO avverso la sentenza n. 2722/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e la parte controricorrente, ricorrente incidentale, abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devonointendersi rinunciati e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali limitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese di cui senz’altro si giustifica l’integrale compensazione(nulla per le spese nei confronti dellaparte rimasta intimata);

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite. Così deciso in R