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Ordinanza — n. 29103/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; process extinguished due to withdrawal without acceptance by the bankruptcy trustee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the bankruptcy appeal process extinguished after the appellant withdrew their request for cassation against the bankruptcy court's decision. Although the appellant formally renounced the appeal, the bankruptcy trustee did not accept this withdrawal, and no causal link was established to justify the withdrawal. Consequently, the Court ruled that the procedural outcome was extinction of the case with the appellant bearing all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal, but if the withdrawal is not accepted by the opposing party and no causal reasons exist, the appellant bears the costs and the process ends.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal bankruptcy trustee acceptance process extinction litigation costs allocation causal link requirement revoca dell'opposizione declinatoria di competenza desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., d ichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 2.700 di cui € 200 per esborsi,oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
che è invece esclusa l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., d ichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 2.700 di cui € 200 per esborsi,oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485);
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Testo completo

l decreto ingiuntivo Dott. Paola Vella - Consigliere - Dott. Cosmo Crolla - rel.Consigliere - Ud.25/06/2024– CC Dott. Giuseppe Dongiacomo - Consigliere - R.G.N Dott. Roberto Amatore - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr. R.G. 28151/2017, proposto da: DMD SOLOFRA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausta De Dominicis (DDMFST53T56F912Q) e Gustavo De Dominicis (DDMGTV50C02F912U) ricorrente contro FALLIMENTO LEO SPORT s . r . l . in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Damiano Tommasini (TMMDMN74C21L736W) controricorrente avverso il decreto nr. 4536/2017, depositato in data 12/10/2017, del Tribunale di Venezia ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. Cosmo Crolla. RILEVATO:

1) che con atto depositato il 12/6/2024 DMD Solofra s.r.l. ha rinunciato al ricorso proposto per ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia del 12.7.2017 , di rigett o della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento Leo Sport s.r.l. in liquidazione; 2)che il processo va pertanto dichiarato estinto;

3) che tuttavia, poiché la rinuncia non è stata accettata dal Fallimento controricorrente e poiché non ricorrono ragioni atte a determinare il superamento del principio di causalità , le spese vanno poste a carico della parte ricorrente, che ha dato luogo al giudizio, e si liquidano in dispositivo;

4) che è invece esclusa l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485);

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., d ichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 2.700 di cui € 200 per esborsi,oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 25