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Ordinanza Interlocutoria — n. 29055/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's recusal request against judge due to lack of prior case contact and misapplication of recusal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29055/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an interlocutory request by an attorney to recuse a judge based on alleged professional conflicts from a 2018 case involving a different bankruptcy. The court found no legal basis for recusal because the judge had never previously heard the specific matter in question, and the alleged conflict constituted only a request for voluntary abstention rather than a statutory ground for recusal. Consequently, the recusal was dismissed, the attorney was fined, and the main appeal proceedings were remitted for further hearing.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 1°, n. 4 c.p.; Art. 52, comma 1° c.p.: Recusal is only possible if the judge has previously heard the case in another degree; general reasons of convenience justify only voluntary abstention, not recusal.

Parole chiave

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recusal of judge voluntary abstention professional conflict bankruptcy proceedings Cassation Court procedural admissibility penal sanction ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 1°, n. 4 c.p.c.
Non sussiste, infatti, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, comma 1°,n.
Art. 52, comma 1°, c.p.c.
L’avvocato Vittorio Bechi, con istanza proposta a norma dell’art. 52 c.p.c., ha chiesto alla Corte di provvedere alla sostituzione del consigliere Cosmo Crolla e di designare in sua Ric.
Art. 54, comma 3°, c.p.c.
La palese infondatezza delle ragioni addotte dall’istante induce la Corte a condannarlo, a norma dell’art. 54, comma 3°, c.p.c., al pagamento della somma di €.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
4098/2017), la Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012
115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a tale titolo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 52 c.p
L’avvocato Vittorio Bechi, con istanza proposta a norma dell’art. 52 c.p.c., ha chiesto alla Corte di provvedere alla sostituzione del consigliere Cosmo Crolla e di designare in sua Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 4098 del 2017
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA nel procedimento promosso da VITTORIO BECHIrappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato STEFANO CHITI (CHTSFN67A09G999P) per procura in calce al ricorso principale; contro Fallimento Centro HL Distribuzione s.p.a., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocata Barbara Molinari (MLNBBR67P62G337G) sull’istanza di ricusazione proposta, nel medesimo procedimento sub ricorso n. 4747-2021, da: VITTORIO BECHI nei con fronti di COSMO CROLLA, quale consigliere relatore designato sul ricorso principale; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMOnell ’ adunanza in camera di consiglio partecipata del 6/11/2024; sentito per il ricorrente l’Avvocato VITTORIO BECHI; sentito il Consigliere COSMO CROLLA FATTI DI CAUSA 1.1.

L’avvocato Vittorio Bechi, con istanza proposta a norma dell’art. 52 c.p.c., ha chiesto alla Corte di provvedere alla sostituzione del consigliere Cosmo Crolla e di designare in sua Ric. 2021n. 4747, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 sostituzione un diverso consigliere relatore nel procedimento 4747/2021(Bechi c. Fall. Centro HL Distribuzione s.p.a). 1.2. L’istante, a fondamento di tale istanza, ha, in sostanza, dedotto che: -il consigliere Cosmo Crolla, in qualità di giudice delegato al diverso Fallimento Reha Istituto Tecnico Ortopedico s.r.l., aveva disposto, nell’anno 2018, una riduzione dei compensi di cui l’avvocato Bechi aveva chiesto la liquidazione per l’attività difensiva dallo stesso svolta in favore dellapredetta procedura; - l’avvocato Bechi, una volta appres o che la liquidazione dei compensi richiestiera stata disposta per somme inferiori a quanto domandato, aveva, quindi, trasmesso al consigliere Crolla un messaggio di posta elettronica con il quale, in data 15/6/2018, aveva dichiarato di ritenere “immotivata e non congrua tale liquidazione ed avvilente per la professionalità prestata”, pregando il giudice delegato di “non voler più autorizzare la … nomina” dello stesso “in alcuna procedura fallimentare”; -il diverso giudizio conseguente al ricorso n. R.G. 4747/2021, nel quale il consigliere Crolla è stato designato in questa sede quale relatore, ha ad oggetto la riduzione dei compensi professionali dei quali l’avvocato Bechi ha chiesto la liquidazione in una procedura concorsuale (e cioè il Fallimento Centro HL Distribuzione s.p.a.) pendente, come l’altra, presso il Tribunale di Firenze; - sussistono dunque, ad avviso del ricorrente,“gravi ragioni di convenienza tali da determinare che il Giudice dottore Cosmo Crolla si astenga dal trattare la controversia recante il numero di ruolo 4747/2021, al fine di garantire una serena valutazione delle posizioni sostanziali nel processo che altrimenti potrebbe potenzialmente restare contaminata dalla oggettiva conflittualità creatasi nel 2018 tra il Giudice dottore Cosmo Crolla e l’avvocato Vittorio Bechi Ric. 2021n. 4747, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 attestata dal suddetto messaggio di posta elettronica 15/6/2018”. 1.3.

Il dottor Crolla, sentito, ha precisato – tra l’altro - che i fatti descritti nell’istanza rientrano “in una normale dialettica processuale riconducibile ai poteri del giudice delegato”. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte ritiene l’istanza infondata. 2.2. Non sussiste, infatti, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, comma 1°,n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 4098 del 2017, in motiv.), essendo a tal fine necessario che il magistrato ricusato abbia conosciuto della stessa causa in altro grado del processo.La circostanza è, nella vicenda, pacificamente assente, riferendosi la narrata attività di liquidazione ad altra procedura, senza tra l’altro che siano stati indicati mezzi di impugnazione quali attivati o meno dall’interessato. 2.3.

Né, del resto, può rilevare il fatto che l’istanza abbia segnalato, in modo del tutto generico, la sussistenza di gravi ragioni di convenienza, le quali, com’è noto,possono legittimare l’astensione facoltativa del giudice ma, come si evince dall’art. 52, comma 1°, c.p.c., non la sua ricusazione e sono, dunque, rimesse alla valutazione dello stesso e del capo del suo ufficio, che deve, appunto, autorizzarlo ad astenersi (art. 51, comma 2°, c.p.c.).In ogni caso, anche per questo secondo punto, nulla d’altro è emerso dagli atti, né è stato ulteriormente osservato all’udienza. 2.4.

L’istanza di ricusazione dev’essere, dunque, respinta.Ric. 2021n. 4747, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 2.5. La decisione sul ricorso principale, già fissata ai sensi dell’art.380bis.1 c.p.c., è rimessa all’adu nanza in camera di consiglio del 14/1/2025. 2.6. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva ad opera del Fallimento Centro HL Distribuzione s.p.a.. 2.7. La palese infondatezza delle ragioni addotte dall’istante induce la Corte a condannarlo, a norma dell’art. 54, comma 3°, c.p.c., al pagamento della somma di €. 150,00 a titolo di pena pecuniaria. 2.8.

Trattandosi di procedimento incidentale accedente a processo assoggettato al pagamento del contributo unificato (come si evince dal principio, precisato nel caso opposto, da Cass. s.u. n. 4098/2017), la Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a tale titolo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanzadi ricusazione; condanna l’istante al pagamento della somma di €. 150,00 a titolo di pena pecuniaria; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; rimette la prosecuzione della causa sul ricorso principale alla trattazione all’adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025.Ric. 2021n. 4747, Sez