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Ordinanza — n. 28976/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders case extinction with cost compensation under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28976/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct and ordered cost compensation after the appellant withdrew the lawsuit. The appellant, representing a bank, had filed an appeal against a bankruptcy court's rejection of their opposition to the bankruptcy estate's liabilities. The court ruled that since the bankruptcy had already closed, the withdrawal met the statutory requirements for extinguishing the proceedings with cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished with cost compensation, and the exceptional penalty for dilatory appeals does not apply to cases of subsequent inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal bankruptcy estate liabilities proceedings extinction cost compensation rules dilatory appeal penalty credito nel fallimento sospensione della procedura di fallimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
–sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizioa spese compensate ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 5.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. 228/2012
115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25722/2019
Cass. 19071/2018
Cass. 13408/2017
Cass. 19560/2015
Cass. 15996/2018
25722/2019, 19071 /2018, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).
Cass. 3542/2017
Cass. 13636/2015
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.39/2020 R.G. proposto da : BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, e per essa JULIET SPA quale mandataria, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentato e difeso dall'avvocato AVINO GIUSEPPE (VNAGPP66E04F205G) -ricorrente- contro FALLIMENTO SENECA SRL N207/2017, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCIOSO LUCIANA (FRNLCN71C71G187K) rappresentato e difeso dall'avvocato CIMMINO ANTONIO (CMMNTN79A17G088Y) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 20819/2019 depositat o il 20/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. – la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , tramite la mandataria JULIET s.p.a. , ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. al passivo del Fallimento Seneca s.r.l.; 2.–il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; Considerato che 3. – in data 11/10/2024 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in proprio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso , stante la chiusura del Fallimento in data 20/09/2023, chiedendo l’estinzione del procedimento con integrale compensazione delle spese; 4.

– in data 16/10/2024 è pervenuta nota del Fallimento Seneca s.r.l.di accettazione della rinuncia con spese compensate; 4. –sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizioa spese compensate ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 5. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071 /2018, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 c