Ordinanza — n. 28966/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23548-2022proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A., nella dichiarata qualità di società che ha incorporato la Banco di Napoli s.p.a. per atto di fusione del 10/10/2018, asseritamente rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a. in forza di procur e del 28/11/2018 e del 25/11/2019, difesa da ll ’ Avvocat o ALESSANDRO PALMA ANNA RITA per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO ZANASI MOSCHELLA S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO SCIPPA per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1651/20 22 del TRIBUNALE DI FOGGIAdel 28/7/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 c.p, art. 77 c.p; Ordinanza — n. 28966/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Parole chiave
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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23548-2022proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A., nella dichiarata qualità di società che ha incorporato la Banco di Napoli s.p.a. per atto di fusione del 10/10/2018, asseritamente rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a. in forza di procur e del 28/11/2018 e del 25/11/2019, difesa da ll ’ Avvocat o ALESSANDRO PALMA ANNA RITA per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO ZANASI MOSCHELLA S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO SCIPPA per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il DECRETO n. 1651/20 22 del TRIBUNALE DI FOGGIAdel 28/7/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024;
FATTI DI CAUSARic. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 1.1. Il Banco di Napoli s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Zanasi Moschella s.r.l. deducendo di essere creditore della società fallita, per la somma complessiva di €. 291.842,17, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente intercorso con la stessa a far data dal 21/3/1984. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, dopo averevidenziato che il Fallimento opposto aveva eccepito la mancanza di prova della serie integrale e completa degli estratti conto tra la costituzione del rapporto nel 1984 fino al 2005 e che l’opponente non aveva integrato, né in sede di verifica, né in sede d’opposizione, la documentazione prodotta, limitandosi a sostenere di non avere l’obbligo di conservazione della documentazione oltre il termine di dieci anni, ha ritenuto che: -la banca che agisca per ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito al saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell ’ intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, senza potersi sottrarre all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservazione della documentazione contabile; -gli estratti conto, pertanto, se non coprono l’intero arco temporale del rapporto, non possono fungere da prova della consistenza del saldo finale, così come richiesto dalla banca, con la conseguenza che il saldo finale non può ritenersi determinato; - nel caso in esame, la produzione integrale degli estratti conto da parte della banca opponente, che è mancata, era ancor più necessaria in ragione dell’eccepita nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto.Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 1.4.
Il tribunale, quindi, esclusa la prova della continuità degli estratti conto e ritenuta “ tranciante ” tale eccezione con assorbimento di “ogni altra questione”, ha rigettato la domanda. 2.1. L’Intesa San Paolo s.p.a., asseritamente rappresentata da Intrum Italy s.p.a., con ricorso notificato il 27/9/2022, hachiesto, per due motivi,la cassazione del decreto. 2.2. Il Fallimentoha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in difetto di allegazione e di deposito di documenti tali da legittimare Intesa Sanpaolo quale soggetto titolare del credito oggetto della domanda di insinuazione al passivo, e in difetto di indicazione e di deposito delle procure di conferimento della propria rappresentanza ad Intrum Italy s.p.a. 2.3.
Le parti hanno depositato memorie.La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: - con atto per Notaio Remo Maria Morone del 10/10/2018 Banco di Napoli s.p.a. si è fuso in Intesa Sanpaolo s.p.a.; -l’atto è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese competente e prodotto nel p rocedimento per cassazione; - i l ricorso per cassazione è stato , dunque, correttamente e legittimamente introdotto da Intesa Sanpaolo s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. La legittimazione all’impugnazione (fatta eccezione per l’opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa,secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016, in motiv.;
Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006; più di recente, Cass. n. 15356 del 2020). 3.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da quello risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, dunque, inammissibile. 3.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato pronunciato nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. mentre il ricorso è stato proposto dall’Intesa San Paolo s.p.a.: senza che quest’ultima, come emerge dai documenti indicati in calce al ricorso, abbia dedotto e documentato in giudizio in forza di quale vicenda giuridica abbia assunto la qualità di soggetto legittimato ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti della prima (a nulla, per contro, rilevando gli atti relativi al giudizio definito con il decreto impugnato, il quale, come detto, è stato pronunciato nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. senza fare alcun accenno ad Intesa San Paolo s.p.a.). 3.4.
Il ricorso per cassazione è, peraltro, inammissibile anche per la (incontestata) mancanza tra gli atti del giudizio delle procureche l’Intesa San Paolo s.p.a. avrebbe rilasciato ad Intrum Italy s.p.a. per la sua proposizione in nome e per conto della stessa. 3.5. Ed è, invece, noto che: -il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento dellaprocura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedottoin giudizio; - il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga ilricorso in qualità di procuratore specialedella parte sostanziale, ha , pertanto, l’onere di p rodurre, con ilricorso ovvero ai sensi dell ’ art. 372 c.p.c., i documenti che Ric. 2022n. 23548,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 giustificano la sua qualità; - i l ricorso , in mancanza, dev ’ essere , di conseguenza, dichiarato inammissibile ai sensi dell ’ art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 1334 del 2022 , che si è pronunciata con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società; conf., Cass. n. 4924 del 2017).
4. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida nella somma di €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art