Italian Supreme Court dismisses appeal regarding bankruptcy declaration, ruling procedural issues inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the bankruptcy declaration of SACO S.r.l. inadmissible on two grounds. The appellant argued that the creditor's increased claim and refusal of payment violated specific civil code articles, while also contesting the court's finding of insolvency. The Court rejected these arguments as inadmissible because they mixed facts and law without prior deduction in the lower court and merely requested a re-evaluation of evidence already exhaustively examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 l. fall.; Art. 1220 c.c.: A mixed fact and law issue not deduced in the lower court is inadmissible in the Supreme Court; a request for re-evaluation of evidence contradicts the principle of finality of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1421-2022 r.g. propostoda: Alessandra Moschillo, in proprio e nella qualità di socio ed amministratore, della SACO S.r.l., rappresentatae difesa dall’ a vv. Walter Mauriello . - ricorrente - contro Savills Investment Management Società di Gestione del Risparmio (SGR) S.p.A., , in persona dell’amministratore delegato dott. Cristiano Ronchi, rappresentata e difesa dall’avv.Paolo Placido Luigi Marensi -controricorrente - contro Fallimento SACO S.r.l. in persona del curatore, dott. Luigi Spagnolo, rappresentato e difesodall’avv.
Salvatore Sanzo -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano, nel giudizio avente n. R.G. 2448/2021, pubblicata il 2.12.2021, n. 3512/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 2.12.2021, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da Alessandra Moschillo, in proprio e nella qualità di socio ed amministratore della SA.CO.s.r.l., contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Milano ad istanza della Savills Investment Management SGR s.p.a., titolare di un credito per canoni di locazione insoluti, portat o da decreto ingiuntivo , il cui pagamento era stato intimato con precetto. 2.La corte del merito ha osservato: (i) che il tribunale aveva correttamente ritenuto non incidente sul profilo della legittimazione attiva della creditrice istante l’offertadi SA.CO. di consegna banco iudicis di un assegno circolare di importo pari al precetto, non effettuata secondo le modalità previste dall’art. 1209 c.c.e comunque legittimamente rifiutata da Savills, il cui credito era nel frattempo notevolmente aumentato, stante il mancato pagamento da parte della debitrice dei canoni di locazione maturati dopo la notifica del precetto; (ii) che il fatto che Savills avesse dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere titolare del credito (di €. 71.845,02) portato dal precetto, per poi sostenere in sede di istruttoria prefallimentare che in realtà il credito era di gran lunga maggiore ed era maturato già prima del deposito del ricorso, non costituiva un’inammissibile modifica delpetitum, posto che la domanda di fallimentonon introduce un ordinario giudizio di cognizione cui applicare le preclusione processuali proprie di quest’ultimo; (iii) che Sa.Co versava in stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, e che era privo di rilievo che vantasse un patrimonio immobiliare di notevole consistenza (peraltro oggetto di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti) in quanto, ai fini della dichiarazione di fallimento, l’eventuale eccedenza delle attività sulle passività assume rilevanza solo quando la società debitrice èin liquidazione.2.
La sentenza è stata impugnata da Alessandra Moschillo, nella predetta qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Savills Investment Management SGR S.p.A. e il Fallimento SA . CO . S.r.l. ha nno resistito conseparati controricors i . Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione de gli ar t t. 6 l.f all .. 1220 e 2697 c.c.e. 112, 295 e 298 c.p.c., la ricorrente sostiene che il fatto che Savills, dopo aver dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere creditrice della somma portata dall’atto precetto, abbia poi affermato all’udienza di comparizione che il credito ammontava ad una somma ben maggiore, non inciderebbe sul profilo del mutamento della domanda, esaminato dalla corte del merito,ma su quello della legittimazione ad agire .
C iò perché , assume la ricorrente, questo ulteriore credito era inesigibile, in quanto la locatrice aveva agito in separato giudizio per ottenerne il pagamento ma il tribunale aveva sospeso la decisione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.: la SGR era dunque priva di legittimazione a pretenderlo e, ai ai sensi dell’art. 1220 c.c., non avrebbe potuto rifiutare il pagamento,offertole banco iudicis, dell’unico credito esigibile. 1.2. Il motivo -in disparte il rilievo che la sospensione della decisione sulla domanda di pagamento, assunta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non comporta alcuna (implicita) statuizione di temporanea inesigibilità del credito, e che pertanto il giudice del procedimento exart. 15 l. fall. può sempre verificarne la sussistenza incidenter tantum- è inammissibile in quanto attinente a una questione, mista di fatto e di diritto,che non risulta essere stata dedotta in sede di merito.
2. Con il secondo mezzo , rubricato : ” violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.f., 112 e 116 c.p.c.; mancatavalutazione dei dati di bilanci, e degli indici di liquidità e di tesoreria, omessa valutazione dei documenti, delle perizie giurate, del progetto stato passivo, delle proposte di fitto e della documentazione allegata in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.c. e dei fatti sopravvenuti”, la ricorrente contesta l’accertamento compiuto dalla corte d’appello in ordine alla ricorrenza dello stato di insolvenza di SA.CO.2.1Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, lungi dall’indicare il fatto decisivo di cui il giudice a quoavrebbe omesso l’esame e che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo, si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito con ampia ed esaustiva motivazione, come noto insindacabile nella presente sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida , in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma