Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders losing party to pay litigation costs under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy judgment extinguished following the appellants' formal withdrawal on July 29, 2024. Although the withdrawal was not explicitly accepted by the respondents, the court ruled that this action nonetheless terminated the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the withdrawing appellants to bear the litigation costs, rejecting arguments that the withdrawal should exempt them from such expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal, even without express acceptance by the opposing party, extinguishes the proceedings and obliges the withdrawing party to pay litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3248/2021 R.G. proposto da: ZETA IMMOBILIARE DI ZANICHELLI CRISTIAN C SAS, ZANICHELLI CRISTIAN, r appresentat i e difes i dall'avvocato BEATRICE BIANCARDI (BNCBRC71B6E897P)per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro FALLIMENTO ZETA IMMOB.RE DI ZANICHELLI CRISTIAN C SAS E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ZANICHELLI CRISTIAN, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO TRAISCI (TRSGCM73L18E897D), per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO RONDO', in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato MARIAGIULIA PERUSKO (PRSMGL72M45L020J) , per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1371/2020 depositata il 21/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere ROBERTO AMATORE.
RILEVATO 1) che Zeta Immobiliare di Zanichelli Cristian C. s.a.s. e Cristian Zanichelli in proprio hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21.12.2020 reiettiva del reclamo ex art. 18 dagli stessi proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario;
2) che il F allimento e il creditore istante, Condominio Rondò, h a nno resistitocon controricorso;
3) che, con atto del29/07/2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
4) che la rinuncia, benché non accettata, comporta l’estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.;
5) che in assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante;
6) che neppure sussistono ragioni atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese devono far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione(Cass. n. 9474 del 22/05/2020 ).
7) che l'ammontare delle spese vieneliquidato in dispositivo.
8) che ladeclaratoria di estinzione del giudizio esclude invece l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizioe condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli