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Ordinanza — n. 28862/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Ministers' appeal, ruling previous threshold calculation ignored prior year ICI transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28862/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministers' appeal against the Second Instance judgment, overturning the lower court's decision. The Ministers argued that the threshold for state transfers under Article 64 of Law 388/2000 should exclude minor ICI revenues from previous years if they were already compensated by consolidated transfers. The court rejected the lower court's interpretation, holding that the statute requires evaluating the threshold without considering prior consolidated transfers but must include all minor ICI revenues from the current year regardless of their origin. Consequently, the Cassation court annulled the Second Instance judgment and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 64 della legge n. 388/2000; D.M. 1.07.2002 n. 197: The threshold for state transfers to local authorities is calculated without considering minor ICI revenues from previous years compensated by consolidated transfers, but the current year's minor ICI total must include revenues from both current and prior years' provisional declarations.

Parole chiave

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state transfers to local authorities minor ICI revenues threshold consolidated transfers exclusion provisional tax declarations Article 64 Law 388/2000 arretrati alimentari stima fiscale immobiliare surrogazione delle Comunità

Disposizioni normative citate

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Art. 64 della legge n. 388/2000
RITENUTO CHE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 64 della legge n. 388/2000 e degli artt.
D.M. 1.07.2002 n. 197
2 e 3 del D.M. 1.07.2002 n. 197.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sentenza n. 19168 del 06/07/2023
Cass. civ. sentenza n. 18701 del 03/07/2023
Cass. civ. sentenza n. 18701 del 03/07/2023; Cass.
Cass. civ. ord., n. 14824 del 28/05/2024
18701 del 03/07/2023; Cass. civ. ord., n. 14824 del 28/05/2024; nello stesso senso anche Cass civ.
Cass civ. Sez.1, 03.07.2023 n. 18705
14824 del 28/05/2024; nello stesso senso anche Cass civ. Sez.1, 03.07.2023 n. 18705; Cass.
Cass civ. Sez. 1, 03.07.2023 n. 18718
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14180/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona die rispettivi Ministri elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- Contro COMUNE DI ARCORE, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall’avvocato FELLI GIUSEPPE (FLLGPP68E10H501C) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 4/2023 depositata il 02/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE Il Comune di Arcore ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo di accertare che i convenuti avevano indebitamente trattenuto ovvero recuperato dai trasferimenti previsti dall’art. 64 della legge n. 388/2000, la somma di euro 144.286,01, sostenendo che, in base all’art. 64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del Comune da compensare con il trasferimento erariale andrebbero calcolati -ai fini del superamento della soglia prevista nella norma (c.d. franchigia)- in relazione al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale.

Ha chiesto, quindi, di accertare che le spettanze dovute dai Ministeri convenuti nei confronti del Comune ammontassero, per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002- 2010), , ad euro 144.286,01, così come indicato nelle dichiarazioni presentate dal Comune di Arcore nelle forme di cui al D.M. Interni n. 197/2002. Il Tribunale ha accolto la domanda affermando che nelle disposizioni normative non vi sia alcun riferimento alla limitazione del contributo statale ai soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita in uno specifico anno e che l’art. 64 l.388 del 2000 non introduce alcuna distinzione tra l’anno in cui gli immobili di categoria D sono passati all’autodeterminazione e quelli successivi, ed e ha disposto condanna dei Ministeri al pagamento, in favore del Comune di Arcore, dell’importo di € 144.286, 01, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

I Ministeri hanno interposto gravame che la Corte Appello ha respinto, confermando la sentenza, sul rilievo che l’analisi testuale e la considerazione della ratio della norma di legge nonché la prassi applicativa ministeriale depongono a favore dell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due Ministeri interessati affidandosi ad un motivo. il Comune di Arcore ha proposto controricorso (con rinnovazione del deposito telematico per un difetto del sistema) e ha successivamente depositato memoria.

RITENUTO CHE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 64 della legge n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 1.07.2002 n. 197. I ricorrenti deducono che la pronuncia di secondo grado non tiene conto del consolidamento del trasferimento erariale al Comune interessato e che la presenza del trasferimento statale per gli anni precedenti impedisce di considerare minori introiti quelli già compensati e quindi di produrre un ulteriore aumento del contributo per gli anni successivi. Deducono che l’art. 64 della legge n. 388 del 2000, prevede che a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a € 1549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

La norma individua una precisa annualità, vale a dire l’anno 2001, a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di determinazione della compensazione dei minori imponibili; i minori introiti costituiscono una posta negativa del bilancio e i trasferimenti erariali previsti dalla norma a compensazione di questi maggiori introiti, costituiscono un’entrata per i bilanci comunali e quindi non possono assolutamente essere classificati e considerati minori introiti. Pertanto, solamente eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti, già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, comporterebbero un ulteriore aumento del contributo, e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite superassero i parametri di rilevanza.

Il contributo statale è consolidato nei trasferimenti erariali e compensa i minori introiti, sicché da tale momento la perdita compensata con il contributo non può più venir considerata minore introito ai fini della legge. Da ciò consegue -secondo parte ricorrente- la irrilevanza ai fini di calcolare la c.d. franchigia, dei minori introiti degli anni precedenti al 2001 (anche se non compensati perché rimasti sotto soglia) dovendosi intendere per “minori introiti” ai fini dell’applicazione dell’art 64 cit. solo “ le nuove eventuali perdite verificatesi nell’anno di riferimento”. 2.-Il motivo è fondato nei termini che seguono.

L’art. 64 della legge n. 388/2000 mira a tenere indenne i Comuni dai minori gettiti ICI che derivano dall'avere consentito ai proprietari di immobili classificati categoria D di autodeterminare, in via provvisoria, la rendita catastale: quindi rispetto al passato a minori rendite catastali (autodichiarate), corrisponde minore gettito ICI per i Comuni. Questo “impoverimento” dei comuni è compensato dallo Stato se il minor gettito (minori introiti) supera una certa soglia (c.d. franchigia). Il punto è come si calcola questa franchigia, se tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi A: seguita dal Comune e dalla Corte d’appello) o considerando solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi B: seguita dai Ministeri).

La giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidata nel senso di ritenere che i trasferimenti erariali agli enti locali con funzione compensativa, a decorrere dal 2001, dei minori introiti ICI derivanti da autodichiarazione di fabbricati categoria D sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va calcolato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensato con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensato con tali trasferimenti.

L'interpretazione proposta dai Ministeri appare condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto- dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive). E' quindi possibile, come sostengono i Ministeri ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. 388/2000 nell'anno di riferimento.

La tesi dei Ministeri non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. 388/2000 nell'anno in questione. Non vi è infatti alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate.

Sulla scorta delle superiori considerazioni il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto cui dovrà attenersi al Corte di merito: "I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della L. 23.12.2000 n. 388 e del D.M. n. 1.7.1992 n. 197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati."(Cass. civ. sentenza n. 19168 del 06/07/2023;

Cass. civ. sentenza n. 18701 del 03/07/2023; Cass. civ. ord., n. 14824 del 28/05/2024; nello stesso senso anche Cass civ. Sez.1, 03.07.2023 n. 18705; Cass. civ. Sez. 1, 03.07.2023 n. 18718) Ne consegue,in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione