Cassation court allows bankruptcy employee's TFR claim by rejecting employer's pay slip as self-serving proof of payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the bankruptcy administrator's opposition to an employee's claim for a pension benefit (TFR) based on a unilateral pay slip. The employee argued the document proved non-payment, while the administrator claimed it proved payment. The court ruled that documents originating from the debtor cannot serve as proof of payment against the debtor's own interest, thus allowing the claim to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; When a document is issued by one of the parties in a dispute, it lacks probative value in favor of that same party, even if produced by the opposing side to prove the existence of the right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20998/2020 R.G. proposto da : BASSOLINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana n. 234, presso lo studio dell’Avvocato Cristina Della Valle (DLLCST59A56H501O), che lo rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Marco Polita (PLTMRC53M22E388Z) , giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di MANFRINI FABIANO -intimato – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4714 /2020 depositat o il10/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Fabiano Manfrini non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 3.946,83 vantato dal dipendente Domenico Bassolino a titolo di T.F.R., atteso che dal CUD 2018 risultava l’intervenuta erogazione del trattamento richiesto.
2. Il Tribunale di Ancona, a seguito dell’opposizione presentata dal Bassolino, riteneva che il pagamento del T.F.R. dovesse ritenersi adeguatamente dimostrato dal C.U.D., depositato dallo stesso lavoratore e facente fede nei confronti della curatela, la quale, essendo rimasta estranea al rapporto di lavoro, doveva essere considerata soggetto terzo. Osservava che tale documento aveva un contenuto inequivoco, non contestato dal lavoratore, di modo che si poteva ragionevolmente ritenere che il credito di cui era stata domandata l’ammissione al passivo fosse stato già soddisfatto.
3. Domenico Bassolino ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 10 luglio 2020, prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Fabiano Manfrini non ha svolto difese. Considerato che:
4. Il secondo motivo di ricorso – da cui è opportuno prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida - denuncia la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.: il C.U.D., come atto unilaterale proveniente dal datore di lavoro, noncomprovava in alcun modo l’esistenza di fatti estintivi del credito fatto valere dal lavoratore, soprattutto in presenza delle contestazioni avanzate dal lavoratore. Il tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la curatela, sebbene fosse onerata di provare i fatti estintivi del proprio debito, aveva omesso di assolvere questo onere, cosicché rimaneva indimostrata l’estinzione del redito di cui il Bassolinoaveva chiesto l’ammissione al passivo.
5. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa sezione (cfr. Cass. 19820/2023), che il collegio condivide ed a cui intende dare continuità, ha di recente chiarito -proprio con riferimento a una fattispecie in cui il lavoratore, nell’azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, aveva allegato la C.U. al fine di dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito per T.F.R., malgrado lo stesso attestasse anche l’intervenuta corresponsione al dipendente degli importi esposti e, quindi, il fatto estintivo del diritto di credito - che, una volta allegata in giudizio la C . U . , sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (prova del diritto al T.F.R.) da quelli per lo stesso sfavorevoli (attestazione di avvenuto pagamento del T.F.R.) (come già era stato affermato da Cass. 2817/2022 e Cass. 34828/2022). Tale decisione, in particolare:
i) ha ribadito la validità del principio secondo cui «il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione» (v. Cass. 2817/2022, Cass.31173/2018, Cass. 8290/2016, Cass. 9885/2000 e Cass. 5573/97), precisando, inoltre, come non sia possibile sostenere che il curatore è terzo rispetto al datore di lavoro perché, quando intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), egli ne assume la medesima posizione processuale, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti (cfr.
Cass. 34828/2022 e Cass. 31173/2018); ii) ha ricordato, inoltre, il principio secondo il quale la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.A. ecc.) comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio, precisando che chi ha esibito un documento non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno cheal momento dell'esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili (cfr.
Cass. 7726/1990, Cass. 3383/1983 e Cass.4993/1981); iii) ha poi sottolineato che il principio dell’inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte vale, tuttavia, solo se riferito ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli: in tale ipotesi la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli; viceversa, quando il documento è formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto; iv) ha ribadito, infine, il costante orientamento di questa Corte secondo cui le buste paga e la C.U.provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessataad opporre il fatto estintivo.
La pronuncia impugnata si pone in evidente contrasto con questi principi, in quanto, laddove afferma che il pagamento del T.F.R. doveva ritenersi adeguatamente dimostrato dal C.U.D. depositato dallo stesso lavoratore, non tiene conto che il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento attiene ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene (posizione in cui non si trova il curatore rispetto al datore di lavoro fallito, perché quando intende giovarsi di documenti provenienti da quest’ultimo egli ne assume la medesima posizione processuale), mentre per quelli formati dalle parti in causa (o dal curatore nel caso in cui voglia fare valere l’estinzione di un’obbligazione sulla base di documentazione predisposta dal fallito, assumendone la stessa posizione processuale) vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene, quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Il tribunale, pertanto, dopo aver espressamente riconosciuto che il lavoratore aveva negato di aver mai percepito il T.F.R. maturato, ponendo così in contestazione la circostanza allegata dalla procedura, non poteva considerare estinto il credito sulla base della sola documentazione formata dal fallito, ancorché la stessa fosse stata prodotta dal curatore.
6. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discendono l’assorbimento del primo mezzoe la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Anconain diversa composizione che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e