Decreto — n. 28784/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17168/2024 R.G. proposto da : LOUHMIDI SAID, rappresentato e difeso dall ’avvocato DELLA PIETA' ERIKA (DLLRKE69D63F205I) -ricorrente- contro PREFETTURA MILANO, QUESTURA DI MILANO -intimati- avverso il provvedimento “ordine di lasciare il territorio dello Stato n. prot. 10342/2024” del Questore di Milano, depositat o il 08/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28784/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LOUHMIDI SAID, rappresentato e difeso dall ’avvocato DELLA PIETA' ERIKA (DLLRKE69D63F205I) -ricorrente- contro PREFETTURA MILANO, QUESTURA DI MILANO -intimati- avverso il provvedimento “ordine di lasciare il territorio dello Stato n. prot. 10342/2024” del Questore di Milano, depositat o il 08/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17168/2024 R.G. proposto da : LOUHMIDI SAID, rappresentato e difeso dall ’avvocato DELLA PIETA' ERIKA (DLLRKE69D63F205I) -ricorrente- contro PREFETTURA MILANO, QUESTURA DI MILANO -intimati- avverso il provvedimento “ordine di lasciare il territorio dello Stato n. prot. 10342/2024” del Questore di Milano, depositat o il 08/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così