Italian Court corrects an order omitting statutory fees for non-statutory defense lawyers as a material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a prior order that failed to allocate litigation costs to non-statutory defense lawyers. The lawyers argued the omission was a material error because the costs were legally due to them, citing precedents distinguishing factual from material errors. The court agreed, ruling that the omission of the allocation clause constituted a material mistake requiring correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 363-ter c.p.c.: The omission of the allocation of costs to non-statutory defense lawyers in a court order constitutes a material error subject to correction, as it involves a factual mistake regarding the existence of a legal entitlement rather than a mere clerical oversight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32788/2019 R.G. proposto da : Avvocati avv.ti Umberto Forcelli e Cinzia Talamo, in proprio ex art.83 c.p.c. - r icorrenti - contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE (MCCGPP60R31A662X) che lo rappresenta e difende -intimata - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte, pubblicata il 15.3.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO Rilevato che: - gli avv.ti Umberto Forcelli e Cinzia Talamo, nella qualità di procuratori della Vinicola Marseglia s.r.l. nel giudizio RG n. 32788/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 06982 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 15.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da Intesa San Poalo s.p.a. e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in euro 7.000,00, per compenso oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”.
Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (pag 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari Umberto Forcelli e Cinzia Talamo». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (a pag. 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi: «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari Umberto Forcelli e Cinzia Talamo». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’o