Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal contrast illustration and improper merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the bankruptcy of Assioma SRL inadmissible. The appellant argued for partial reform of the lower court's decision regarding damages to the company and creditors, but failed to demonstrate how the appellate ruling contradicted specific statutory provisions as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal improperly attempted a new examination of the case merits, which is prohibited in proceedings of this type.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 co. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to illustrate under which specific provision the lower court's decision contradicts the statutory text, as such failure renders the appeal an impermissible intrusion into the merits of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7261/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO ASSIOMA SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPIELLO RAFFAELE (CPPRFL68P17H501Y) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID (MRGDVD57S02G702B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAPOZZI GIANCARLO, CALAMANTI PIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE, 66, presso lo studio dell’avvocato CAPOZZI GIANCARLO (CPZGCR47S04H501Y) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAGUSO GIUSEPPE (RGSGPP54P17E155G), VILLA ALESSANDRO (VLLLSN58D23H501O) -controricorrenti- nonchè contro SOSTO FEDERICA, MARINELLI VERONICA, MARINELLI SVEVA, QUINTILIANI CLAUDIO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, RAVIZZA RICCARDO, BICCHIERAI SILVIO, ZAMPI PAOLO, SACCO ROMEO, MARINELLI GIUSEPPE MANFREDI, MARINELLI ALLEGRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5437/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO FATTI DI CAUSA 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale che - decidendo sulla domanda proposta dal Fallimento della società Assioma s.r.l., già Assioma s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali per illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa dopo che si era verificata una causa di scioglimento della società stessa, fonte di aggravamento del dissesto - ha condannato al richiesto risarcimento Giancarlo Capozzi, Pio Calamanti, e Claudio Quintiliani quali sindaci in carica nel periodo rilevante (ovvero fino al 2008 data della trasformazione della società da s.p.a. s.r.l. con relativa soppressione del collegio sindacale) nonché la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. chiamata da Giancarlo Capozzi per essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli della pronuncia. 1.1- La controversia era stata introdotta dal Fallimento Assioma –società dichiarata fallita nel novembre del 2011 – deducendo, in particolare, che gli organi gestionali e di controllo avevano omesso di svalutare la partecipazione nella Società controllata Insoft s.r.l. ed effettuato finanziamenti in favore della stessa Insoft e della Società controllante Finmat S.r.l. in una situazione di conflitto di interessi e prescindendo dalla capacità delle beneficiarie di restituire quanto ricevuto; che i convenuti componenti del collegio sindacale della società Assioma in carica all’epoca dei fatti si erano resi responsabili per omesso controllo e per aver certificato bilanci non veritieri; che il danno causato dalla prosecuzione dell’attività sociale doveva essere determinato ricorrendo al criterio del deficit fallimentare, mentre quello derivante dalla concessione dei finanziamenti sarebbe stato pari agli importi erogati e non restituiti. 2.- Il Tribunale – esclusa la valutazione della responsabilità di coloro tra i convenuti che avevano transatto con la procedura (ovvero Paolo Zampi, Federica Sosto, Veronica Marinelli, Giuseppe Manfredi Marinelli, Allegra Marinelli e Sveva Marinelli, nei confronti dei quali ha dichiarato estinto il giudizio avendo la procedura rinunciato alla domanda) e respinta, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione della domanda -ha respinto la domanda nei confronti dei convenuti Riccardo Ravizza, Romeo Sacco amministratori della società e Silvio Bicchierai sindaco della stessa, in quanto costoro non ricoprivano le cariche sociali nel periodo in cui erano state poste in essere le condotte contestate, ed ha accertato, quindi, sulla scorta delle risultanze della CTU, la responsabilità dei sindaci Claudio Quintiliani, Pio Calamanti e Giancarlo Capozzi condannandoli in solido al risarcimento del danno individuato nell’importo di € 1.188.881,80, pari all’incremento del deficit patrimoniale relativo agli anni dal 2004 alla metà del 2008, rivalutato all’attualità; ed ha condannando, altresì, la compagnia assicuratrice chiamata in causa, a manlevare il sindaco Giancarlo Capozzi dagli effetti della condanna.
3. Su impugnazione della sentenza proposta con appello principale da UnipolSai e con appello incidentale dai tre sindaci, cui ha resistito - per quel che qui interessa - il Fallimento, la Corte d’Appello, ha: (a) respinto i motivi di appello incidentale riguardanti il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la mancata svalutazione della partecipazione nella società Insoft e dei crediti verso quest’ultima e l’altra partecipata Finmat, la negligenza della condotta dei sindaci per omesso controllo, il criterio di determinazione del danno ed il segmento dello stesso imputabile ai sindaci in ragione della durata della loro carica; (b) respinto il motivo di appello principale relativo al mancato accertamento della pretesa natura dolosa dell’omissione contestata ai sindaci; (c) dichiarato inammissibile in quanto nuova la domanda di determinazione delle singole quote di responsabilità e della correlativa domanda di regresso; (d) respinto tutti i motivi di appello principale relativi alla operatività della garanzia invocata dal convenuto Capozzi; (e) accolto il motivo di appello incidentale – e dell’analogo motivo di appello principale - relativo alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, della transazione stipulata tra la curatela e gli amministratori ai fini della determinazione del residuo risarcimento da porre a carico dei sindaci.
A questo proposito - che è il tema del ricorso proposto in questa sede per iniziativa del Fallimento – la Corte d’Appello ha osservato - condividendo sul punto l'indirizzo della Corte di legittimità (cita Sez.Un. n.30174/2011) - « che nel caso di transazione con taluni dei responsabili in solido, ove il pagamento del singolo condebitore solidale sia pari o superiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso allora il debito del condebitore che non abbia transatto sarà ridotto in misura pari all'entità del pagamento; ove, invece, il pagamento del condebitore che abbia transatto sia inferiore alla quota di debito su di lui gravante, allora il debito del condebitore che non abbia transatto deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto».
Sicché, ai fini del computo della quota da detrarre nella specie, ha ritenuto andasse presa in considerazione anche la posizione dei soggetti parte del negozio transattivo che nel giudizio di responsabilità sarebbero risultati vittoriosi per essere cessati nella titolarità delle cariche sociali prima del periodo a decorrere dal quale sarebbero state poste in essere le condotte di mala gestio ; e ciò in quanto « ove si consentisse di determinare le singole quote ideali da scomputare prescindendo dalla transazione e considerando il soli soggetti che in base a una valutazione incidentale devono essere effettivamente considerati condebitori solidali, si giungerebbe ad un arricchimento ingiusto in favore del creditore, che potrebbe pretendere l'intero danno da chi non ha transatto pur avendo già percepito una quota dello stesso a seguito della transazione».
Pertanto, al fine di determinare la quota da detrarre, ha considerato le quote di tutti i convenuti che avevano transatto, compresi coloro che non avevano ricoperto incarichi nel periodo che, solo all’esito del giudizio, era stato accertato come rilevante: ovvero Federica Sosto, Paolo Zampi, Ernesto Marinelli (deceduto, e per lui Allegra e Giuseppe Manfredi Marinelli) Sveva e Veronica Marinelli che, oltre ad essere eredi di Ernesto, avevano ricoperto cariche sociali; quindi ha suddiviso l’intero danno imputabile in via solidale ai sindaci (fino al 2008) per 8 (tre sindaci oltre cinque amministratori) e moltiplicato la somma per 5, ovvero per il numero di coloro che avevano transatto, detraendo, infine la somma così ottenuta (pari a 743.051 euro) dal danno complessivo liquidato dal Tribunale, per giungere, così, alla somma di euro 445.830, cui ha condannato in solido gli odierni appellanti e la UnipolSai in manleva del sindaco Giancarlo Capozzi.
Infine, in ragione della soccombenza, ha condannato i sindaci a rifondere le spese di lite in favore della curatela del fallimento Assioma, UnipolSai a rifondere le spese di lite in favore di Giancarlo Capozzi ed compensato per il resto le spese. 4. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento Assioma, affidandolo a due motivi. UnipolSai e i sindaci Giancarlo Capozzi, Pio Calamanti, hanno resistito con controricorso. UnipolSai e Il Fallimento Assioma hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia «Violazione, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art. 1304 c.c.».
Il Fallimento Assioma reputa che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la «quota ideale» da prendere in considerazione per determinare la condanna a carico dei condebitori non transigenti non fosse (come invece sarebbe stato corretto) quella dei soli condebitori transigenti effettivamente virtualmente responsabili delle condotte dannose, bensì quella di tutti i soggetti evocati in giudizio, e quindi anche di coloro che, all’esito degli accertamenti compiuti (e passati in giudicato per mancata impugnazione) sono risultati totalmente estranei ai detti fatti e di cui, perciò, non vrebbe potuto dichiararsi la responsabilità dei danni causati; e ciò sarebbe errato perché, a suo dire, in questo modo la Corte di merito avrebbe eccessivamente e illogicamente ridotto il quantum di condanna nei confronti dei condebitori non transigenti ed effettivamente responsabili.
Ha, pertanto, chiesto che questa Corte, decidendo nel merito, annulli la sentenza impugnata e ridetermini il quantum della condanna inflitta defalcando dall’ammontare del danno così come accertato la sola quota ideale dei debitori transigenti che – in assenza della transazione - sarebbero risultati effettivamente responsabili delle condotte dannose, dunque della sola sig.ra Federica Sosto, quale A.U. nel segmento temporale in cui sono state compiute le condotte dannose imputabili anche ai sindaci per omesso controllo. 1.1-Il motivo è inammissibile non solo per difetto di specificità, poiché il ricorrente fa riferimento alla violazione di una norma (art.1304 c.c. per cui «La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare») senza illustrare, come impone l’art. 366 co.1 n. 4, sotto quale profilo la decisione della Corte di merito si porrebbe in contrasto con il dettato normativo (cfr.
Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 22269/2010); ma anche perché – proprio in assenza di detta illustrazione – il ricorso finisce per attingere inammissibilmente al merito della decisione, che la Corte d’Appello di Roma ha adottato facendo applicazione dell’insegnamento dei Sez. Un. 30174/2011, alla luce di una chiara ed articolata argomentazione circa la determinazione in concreto e nella particolare fattispecie della quota ideale che andava detratta dall’ammontare del debito risarcitorio unitariamente considerato in ragione degli accordi intervenuti con i convenuti chiamati in causa nelle more dell’accertamento della fondatezza della pretesa.
A tale motivazione il ricorrente non ha mosso alcuna censura. Sicchè la doglianza finisce per sottoporre a questa Corte un nuovo esame del merito della questione non ammesso in sede di legittimità. 2. - Il secondo motivo denuncia « Violazione, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c.» ovvero l’illegittima compensazione delle spese tra il Fallimento Assioma e la UnipolSai, sul presupposto di una inesistente reciproca soccombenza tra le parti sul punto dell’effetto delle transazioni parziarie intervenute in corso di giudizio.
Perciò il motivo si fonda sul presupposto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 2.1- Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto non ha alcuna attinenza al decisum della Corte d’Appello, ma si limita ad invocare, sul piano della liquidazione delle spese di lite, gli effetti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. Inoltre giova ribadire che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. ex plurimisCass. n. 406/2008). 3.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Fallimento Assioma s.r.l. in liquidazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a e nei confronti di Giancarlo Capozzie Pio Calamanti, liquidate per ciascuna delle due parti resistenti nell'importo di euro 10.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della