Italian court dismisses request to correct material error regarding attorney fee deduction after client bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected an application to correct a material error in a previous order omitting the deduction of attorney fees from a bankrupt company's debt. The defense argued that the bankruptcy extinguished the lawyers' right to claim these fees, while the bankruptcy administrator contended that paying them before the insolvency would violate the equal treatment of creditors. The court ruled that since the client lost the power to dispose of the fee right due to bankruptcy, the prerequisite for the deduction no longer existed, rendering the correction request inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; Art. 92 et seq. of the Bankruptcy Law: The power to request the deduction of attorney fees from a bankrupt entity is extinguished by the bankruptcy declaration, precluding any subsequent correction of a material error regarding such omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6838/2023 R.G. proposto da : Avvocati Daniela Portella e Daniele Perna in prorpio ex art. 83 c.p.c. -ricorrenti- contro ZILCO DUE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PORTELLA DANIELA (PRTDNL71E68F839M), PERNA DANIELE (PRNDNL62S23F839E) -resistente- per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7839/2023 depositata i l 17/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.
Rilevato che: - gli avv.ti Daniela Portella e Daniele Perna, nella qualità di procuratori della ZILCO DUE s.r.l. nel giudizio RG n. 30256/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 07839 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 17.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da Malina s.r.l. e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in complessivi € 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge» poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - il Fallimento ZILCODUE s.r.l.in persona del suo curatore ha chiesto, con memoria il rigetto dell’istanza, poiché nelle more della trattazione del ricorso la resistente ZILCO DUE è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza pubblicata il 14 aprile 2022, e ciò «poiché il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in Cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere nel caso di vittoria della causa la distrazione delle spese di lite poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo men, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento»(Cass. n. 37719/2022); aggiunge il Fallimento che l’accoglimento della richiesta di distrazione- svolta prima della dichiarazione di fallimento - costituirebbe violazione della par condicio creditorum, la quale si realizza solo nel concorso, poiché comporterebbe la soddisfazione degli avvocati creditori del compenso per le prestazioni da loro rese prima della dichiarazione di fallimento del cliente al di fuori del procedimento per l'accertamento del passivo di cui agli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; osserva, infine, che l'avvocato Daniela Portella ha depositato istanza di insinuazione nello stato passivo del fallimento di ZILCO DUE s.r.l. per i propri crediti professionali, compreso il compenso per il presente giudizio di legittimità, e che l'istanza è stata accolta; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024;
Considerato che: - non può accedersi alla richiesta correzione per le ragioni già indicate nella decisione di legittimità sopra indicata, ovvero perché, per effetto del fallimento e quindi della perdita in capo al fallito del potere di disporre del diritto alla rifusione delle spese, viene meno anche il potere di disposizione di quel diritto che costituisce il presupposto della richiesta di distrazione, oggetto dell’omessa statuizione che si chiede di emendare quale mero errore materiale. In conclusione: -l’istanza va respinta. - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
P.Q.M.
Respinge l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dagli avv.ti Daniela Portella e Daniele